La "violenza" della giustizia penale: il reo e la vittima hanno bisogno di tutela!!*
La presenza nel processo penale della vittima, tuttavia, è sempre delicata ed insidiosa; lo è in particolare nei procedimenti riguardanti reati di genere o di violenza alla persona.
La vittima del reato subisce pregiudizi materiali, e, spesso danni fisici e psichici. E a tali danni si accompagna la solitudine, la vergogna e la paura..anche di denunciare il colpevole (perché a me..cosa ho fatto per meritarmi questo trattamento…me lo sono voluto…è legittimo che mi trattino cosi …). A tali pregiudizi - la cd vittimizzazione primaria – se ne aggiungono altri.
La vittima a contatto con il processo, le strutture e gli operatori del sistema giudiziario subisce ulteriore dolore ed angoscia: la giustizia grava di costi umani la vittima..la immette in un circuito di dolore e violenza ….il male non viene attenuato bensi moltiplicato..raddoppiato.[1] E’ la cd vittimizzazione secondaria.
Inoltre la pena per il reo …non restituisce un bel niente alla vittima specie nei reati più gravi: la vittima resta nel suo abisso di dolore irrisarcibile ed inestinguibile con la ineludibile necessità di assistenza morale psicologica…pre, durante e post giudizio!!![2]
L’assistenza e tutela delle vittime di reati è frutto della sensibilità sociale che solo di recente - grazie alla normativa internazionale - ha “scoperto” la vittima: una scoperta a cui ha contribuito non poco l’avvento della giustizia riparativa.”[3]
La giustizia riparativa è “vittimocentrica”: è percorribile “soltanto se sono nell’interesse della vittima, in base ad eventuali considerazioni di sicurezza, e se sono basati sul suo consenso libero e informato, che può essere revocato in qualsiasi momento” e “se l’autore del reato ha riconosciuto i fatti essenziali del caso” (art.12 Direttiva 29/2012) ed ha qualcosa da rivedere nella propria condotta che ha determinato pregiudizi alla vittima e volontariamente intende incontrare la vittima per l’obbligo morale e giuridico di riparare il pregiudizio provocato.
Il diritto della vittima ad essere informata in merito al procedimento penale che la coinvolge affinchè diventi un soggetto consapevole e informato dei propri diritti e poteri ed in grado di gestirli ed esercitarli dentro e fuori la sede processuale si è avuto in Italia con il d.legvo 212 del 2015 proprio in attuazione della direttiva 29 del 2012 UE (strumento fondamentale per la giustizia riparativa!!)
Il provv.to ha inserito molti articoli nel codice di procedura penale a tutela delle vittime.[4]
E di recente la legge 69/2019 (cd. Codice rosso) - oltrechè aggravare le pene per i reati di violenza di genere ed introdurre di nuove figure di reato[5]- ha disposto nuove diposizioni di tutela della vittima.[6]
Ma va sottolineata “la necessità (costituzionalmente obbligata) di un costante bilanciamento della protezione della vittima con le garanzie dell’accusato: i diritti dell’una esistono fatti salvi i diritti invalicabili dell’altro.
E’ l’imputato il soggetto a cui, in primis, si rivolge – si deve rivolgere – l’attenzione protettiva assicurata dai principi del giusto processo è lui che rischia, perché contro di lui si dirige la violenza del diritto penale di cui lo Stato (non la persona offesa) ha il monopolio.”[7]
La tutela del giusto nel giudizio è un tema ancestrale!!
E’ affrontato almeno da diversi millenni - come afferma la Genesi - nel giudizio di Sodoma e Gomorra: “Lungi da Te – dice Abramo a Dio – far morire il giusto con l’empio cosicchè il giusto sia trattato come l’empio; lungi da Te!! Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia??” (Genesi 18, 25)
Il tema è reiterato dal diritto Romano “in dubio pro reo” (digesto 50.17.125): se non v’è certezza è meglio assolvere un colpevole che condannare un innocente.
E passando per Voltaire “E’ meglio correre il rischio di salvare un colpevole piuttosto che condannare un innocente” è giunto sino a Noi: “in ogni caso qualora vi sia parità di voti – nel collegio che decide - prevale la soluzione più favorevole all’imputato.” (art. 527 co.3 cpp) e si deve pronunciare assoluzione qualora è insufficiente o contraddittoria la prova (art. 530 co.2 cpp).
Ma la "violenza" del diritto pena risulta insopportabile ed inammissibile nei casi clamorosi di errori giudiziari.
E per quanto si apprestino indennità o risarcimenti...nulla potrà reintegrare i pregiudizi patiti dal giusto vittima del meccanismo infernale della giustizia penale!!
Pasquale avv.Lattari.
*E' una riflessione inserita nel testo - di prossima uscita -sulla Giustizia Riparativa (che il tempo ampio e fecondo di questi mesi di distanziamento sociale ha reso possibile).
[1] Cfr. G.Bertagna, A.Ceretti, C.Mazzuccato IL LIBRO DELL’INCONTRO Milano 2015 Le prime parole per la vittima del sistema giudiziario all’offeso sono quelle dell’ingiunzione a presentarsi ed il comando di dire la verità come testimone!! SI E’ INTERROGATI dal tribunale (con obbligo di dire la verità) NON ASCOLTATI..LE STRUTTURE GIUDIZIARIE SONO FINALIZZATE ALL’INDIVIDUAZIONE DI REATI, INDIVIDUAIZONE RESPONSABILI E PROC.TO FINALIZZATO ALLA IRROGAZIONE SANZIONE..O RICONOSCIMENTO INNOCENZA (VD TESTIMONIANZA S.LENCI A PG.264 DEL TESTO).
[2] «Un atto di violenza, per chi lo subisce e per chi ne è responsabile, lascia delle conseguenze permanenti. Una di queste è il blocco di una parte importante di sé nel tempo e nello spazio. Nella propria esperienza è come avere dentro un elastico. Si va avanti, si cresce, si invecchia, si ha una vita professionale, sociale, affettiva. Ma non si è interi in
questo cammino. Qualcosa di importante di sé è ferma là, a quei fatti. L’elastico si è allungato e ha lasciato la possibilità di arrivare fino ad oggi. Ma ogni istante un incontro, un’immagine, un pensiero, un profumo, un luogo puo far scattare l’elastico e riportare istantaneamente a quei giorni. Sono le porte girevoli del dolore e del rimorso. Non si èmai davvero padroni di sé. E non si sa che cosa succederà, come andrà a finire con l’elastico [...] Che farà di ciascuno l’elastico? Seguiterà a tendersi all’infinito e non si sarà mai piu liberi dall’orrore e dalla morte? Sciogliere l’elastico. Delicatamente. Senza perdere nulla, né di ieri, né di oggi. Ricordare per amore, perché lo si vuole. Non perché l’orrore domina e inghiotte..” G.Bertagna, A.Ceretti, C.Mazzuccato IL LIBRO DELL’INCONTRO Milano 2015 pg. 257 che richiama materiale allegato in ebook a pg. 13 “l’elastico e le porte girevoli del dolore di AGNESE MORO”
[3] G.Bertagna, ACeretti, C.Mazzuccato Il libro dell’incontro pg. 265.
[4] Ha introdotto tra l’altro: a)-l’articolo 90-bis c.p.p. prevede che la persona offesa ‹‹fin dal primo contatto con l'autorità procedente›› debba ricevere, in una lingua a lei comprensibile, tutte le informazioni riguardanti il procedimento penale e le prerogative e strumenti di tutela. b)- l’art. 90-ter c.p.p. in favore delle ‹‹vittime di delitti commessi con violenza alla persona›› stabilisce che queste ultime, qualora ne abbiano fatto richiesta, debbano essere informate immediatamente circa la scarcerazione o la cessazione della misura di sicurezza detentiva, e tempestivamente circa l'evasione dell'imputato in custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato alla misura di sicurezza detentiva. c) l’art. 90-quater c.p.p., che fornisce una sorta di criterio generale per stabilire la sussistenza, in capo all'offeso, della condizione di particolare vulnerabilità: essa va desunta, oltre che dall'età e dall'eventuale stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato e dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione, prosegue la norma, si deve valutare se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata, di terrorismo o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.
[5] Oltre l’induzione al matrimonio l’-art. 612-ter c.p.diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate cd. Revenge porn ed il cd sfregio la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p)
[6] introduce l’art. 387-bis c.p. il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
[7] G.Bertagna, ACeretti, C.Mazzuccato Il libro dell’incontro pg. 265.