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PUBBLICATO IL 3° TESTO DELLA COLLANA "Percorsi di Giustizia Riparativa"

-dalla PREFAZIONE * : 

"Il volume dell’avvocato Lattari, il caro Pasquale, è una sorta di clessidra: in alto le norme e in basso le esperienze. Tuttavia, potremmo capovolgerlo e leggerlo a partire dalle esperienze per cogliere così i valori indicati nei praecepta legis sovrastanti.

Ed anche all’interno delle due parti potremmo applicare il medesimo criterio: leggere, primariamente, cosa non sia giustizia riparativa ed i suoi fondamenti costituzionali e risalire la china mentre per la seconda si potrebbe tranquillamente decollare dal tout se tient, dalle immagini, dalle storie per approdare alle radici ideali, ad una realtà, quella della giustizia riparativa appunto, che dà forma sostanziale al diritto. 

L’ essenza teorico-pratica della giustizia riparativa, la quale cura responsabilizzando e responsabilizza curando – perché da sola la cura non può bastare, deriverebbe verso un assistenzialismo spersonalizzante, e la responsabilità da sola non sarebbe sufficiente, perché potrebbe far correrebbe il rischio di essere intesa come doverismo dimenticando l’altro non riconoscendolo come persona – è servita in questo agile pamphlet

Lo scopo dell’aggraziato libello è quello di titillare la curiositas verso un esercizio teorico-pratico-pratico-teorico – circolo ermeneutico profondamente esistenziale –  del quale la giustizia, per essere autenticamente tale, ovvero pienamente relazionale qual è la sua natura, ha costantemente bisogno. 

Ora la parola o meglio la lettura, al lettore." * 


*(LA PREFAZIONE al TESTO è del PROF.GIOVANNI A.LODIGIANI  (fondatore Centro Studi sulla Giustizia Riparativa e la mediazione dell'Università degli studi dell'Insubri dove insegna Giustizia Riparativa e mediazione penale. Autore e Coautore di diverse pubblicazioni tra cui con G.Mannozzi La Giustizia Riparativa. Formanti, parole e metodi. Giappichelli Torino 2017 primo Manuale italiano della Giustizia Riparativa")




 - L'INTRODUZIONE

Il testo fa parte della collana “PERCORSI DI Giustizia Riparativa”.[1]

L’occasione e l’oggetto  del testo è il decreto legislativo n. 150 del 2022 (cd riforma Cartabia)  che ha introdotto la disciplina organica della  Giustizia Riparativa.

Il decreto 150  ha messo  a sistema nell’ordinamento italiano le esperienze di giustizia riparativa esistenti in Italia ispirate dai  principi delle fonti europee e internazionale.

La Giustizia Riparativa è una realtà che dà forma al diritto. La Giustizia Riparativa nasce dall’esperienza, dalla società, dal basso ed ha  portato a riflettere e ad elaborare modelli e  studi - spesso multidisciplinari – e che hanno adiuvato le attività pratiche sostenendosi a vicenda; il fenomeno ha richiesto una regolamentazione normativa.   

Il testo intende evidenziare i  due aspetti della Giustizia Riparativa: le norme del 150 e gli strumenti esperienziali che ne costituiscono la sostanza viva:

-La prima parte è  dedicata alla normativa organica sulla giustizia riparativa contenuta nel decreto 150: a ciascun articolo segue un breve commento ispirato alla relazione ministeriale[2].

 

-La seconda parte è dedicata a concetti frutto ed oggetto dell’elaborazione esperienziale e dottrinale  di chi ha praticato la Giustizia Rriparativa.

 

Il testo ha finalità divulgativa ed esemplificativa:

la Giustizia Riparativa nonostante sia  da anni praticata in diversi centri su tutto il territorio nazionale  e riguardi diversi istituti processuali – la messa alla prova nel processo penale minorile e nel processo ordinario o i tentativi di conciliazione dinanzi al giudice di pace o in alcuni istituti dell’ordinamento penitenziario – risulta pressochè sconosciuta a gran parte della cittadinanza ed a tanta parte degli operatori del diritto. 

La Giustizia Riparativa è immediata e spontanea e per affermarsi ha bisogno solo di essere conosciuta.

 

Pasquale Lattari 



[1] Della collana fanno parte: La giustizia riparativa una giustizia “umanistica”. Una cultura dell’“incontro” per ogni conflitto P.Lattari (2021)  e La giustizia riparativa Tra principi normativi, legge 134 del 2021 ed esperienza concreta AAVV (2022)

[2] Per l’intera riforma Cartabia – civile e penale – vd atti in https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/113



LA GIUSTIZIA RIPARATIVA: completato l’iter parlamentare sullo schema di decreto governativo delegato; resta il varo definitivo del decreto legislativo!!

 



LA GIUSTIZIA RIPARATIVA: completato l’iter parlamentare sullo schema di decreto governativo delegato. Resta il varo definitivo del decreto legislativo!!

 

La Giustizia riparativa sarà legge. !!

 

I poteri al Governo di emanare decreto legislativo – la legge 134 del 2021 prevedeva  delega all’Esecutivo  sulla riforma del processo penale e sulla giustizia riparativa – sono stati esercitati ..e l’iter sta per concludersi nei tempi previsti. (12 mesi dalla pubblicazione della legge 134). 

 

1-In data 4 agosto us il Governo ha approvato lo schema di decreto e lo ha inviato alle camere per i pareri previsti ex lege. 

https://www.sistemapenale.it/it/notizie/riforma-cartabia-processo-penale-sistema-sanzionatorio-giustizia-riparativa-decreto-legislativo-approvato-cdm-via-preliminare

 

2-si è concluso anche l’iter parlamentare previsto:

 

a-Martedì 13 settembre us inSenato la Commissione giustizia ha emanato parere favorevole sullo Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto del Governo n. 414)

https://www.senato.it/3456?shadow_organo=1180002

 

b-Oggi 15 settembre la Camera dei Deputati Commissione Giustizia ha emanato parere favorevole sullo stesso decreto. (vd delibera Commissione Giustizia in bozza non corretta :

https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2022&mese=09&giorno=15&view=filtered_scheda&commissione=02#)

 

E’ pertanto completato l’iter parlamentare; ora occorre ulteriore passaggio in Consiglio dei Ministri – scontato e peraltro previsto in tempi celeri !! – ed il faticoso iter avviato con la legge delega 134 del 2021 avrà compimento con la pubblicazione del testo in GU.

 

Va detto che medesimo iter ha avuto in materia civile lo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche in materia di esecuzione forzata (atto del Governo n. 407)

 

“Tra tutte  le materie ciò che costituisce novità assoluta è la regolamentazione organica della Giustizia riparativa anche in attuazione di direttive dell’Unione europea. In particolare, la legge detta principi e criteri direttivi per introdurre una disciplina organica della giustizia riparativa, con particolare riguardo alla definizione dei programmi, ai criteri di accesso, alle garanzie, alla legittimazione a partecipare, alle modalità di svolgimento dei programmi e alla valutazione dei suoi esiti, nelle diverse fasi del procedimento penale.

Tale istituto si concretizza con specifici programmi, guidati da mediatori esperti ed indipendenti, che mettono in contatto principalmente la vittima del reato e la persona indicata come autore dell’offesa, ma anche qualsiasi altro interessato (familiare della vittima o del presunto autore del reato, rappresentanti di enti e associazioni, servizi sociali, autorità di p.s.). Ciò per giungere ad un esito riparativo, simbolico o materiale, che ricostituisca il rapporto tra le persone coinvolte e l’intera comunità. 

Principi cardini dei programmi: la volontarietà della partecipazione, la libertà del consenso (che può essere ritirato in qualsiasi momento), la gratuità, la riservatezza. 

I programmi sono esperibili non solo in qualunque stato e grado del procedimento, ma anche nella fase esecutiva della pena, o della misura di sicurezza o dopo l’esecuzione delle stesse, nonché a seguito di sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere. 

Il mediatore è cardine del sistema: figura  che deve essere adeguatamente formata (è prevista la frequenza di un corso teorico-pratico e il superamento di una prova finale per il conseguimento del titolo) e dare garanzie di indipendenza ed equiprossimità nei confronti di tutti i partecipanti; al mediatore sono riconosciute le tutele relative al segreto professionale (il mediatore non può quindi essere chiamato a deporre su atti compiuti ed informazioni apprese nel corso dei programmi di giustizia riparativa). 

Centri per la giustizia riparativa istituiti presso ciascun distretto di Corte d’appello erpogano i programmi. 

Sui programmi di giustizia riparativa, l’autorità giudiziaria procedente esercita un’attività di valutazione, fermo restando che il mancato svolgimento del programma, la sua interruzione o il non raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli sulla persona indicata come autore dell’offesa. A tal fine il mediatore redige una relazione finale da inviare all’autorità giudiziaria. (vd atti parlamentari dossier 7 sett.2022)

Finalmente l’Italia regolamenta questa forma e paradigma di giustizia – la normativa internazionale da tempo prevede regolamentazione che è stata fonte di ispirazione ed applicazione in Italia nei vari centri operanti sul territorio - con la quale rende compiuta  “l’offerta di giustizia”.

La giustizia riparativa  conferendo spazio alla vittima, dando ulteriore  occasione di responsabilizzazione al reo, e possibilità di riparazione dell’offesa e dei pregiudizi  – non solo sotto il profilo economico - alla vittima ed alla società costituisce una forma di giustizia complementare e di completamento del “fare giustizia” come sin’ora inteso.

 

I programmi di giustizia riparativa troveranno applicazione giudiziaria negli strumenti  processuali ove già si manifestavano (messa alla prova e esecuzione penale minorile, messa alla prova – ampliata per reati sino a 6 anni dalla riforma! – ma anche nell’esecuzione penale per i proc.ti adulti e nel proc.to penale dinanzi al gdpace) e comunque ma  - anche a prescindere da tali istituti processuali  - in ogni fase e grado del procedimento giudiziario.

 

La normazione sarà ulteriore incentivo non solo all’applicazione processuale ma anche alla diffusione della cultura riparativa che consente l’applicazione di tale paradigma di giustizia anche ad altri ambiti di conflittualità extrapenale (sociale, scolastica etc.).

 

E ciò consentirà di rendere stabili e costanti i programmi di giustizia riparativa lasciati sin’ora  alle applicazioni diffuse sul territorio italiano in più centri ed ambiti sempre ispirati dalla normativa sovranazionale.

Ad iniziare dalla formazione dei mediatori e dalla regolamentazione di tale figura professionale cui saranno dedicate regolamentazioni in decreto del Ministero della Giustizia.

 

Da aspettarsi un fiorire di iniziative divulgative che renderanno "giustezza" a tale giustizia umanistica e dell'incontro di tante esigenze, diritti interessi sin'ora non adeguamente valutati.

 

Pasquale Lattari

 

 

Il curatore speciale del minore: raccomandazioni per avvocati ed il rispetto del superiore interesse del minore

 

Il curatore speciale del minore:  raccomandazioni per avvocati del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ed il rispetto del superiore interesse del minore

 

 

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) a giugno scorso ha emanato particolari raccomandazioni per l’avvocato nominato Curatore Speciale dei minori. 

 

Ciò in coincidenza dell’ entrata in vigore delle norme – contenute nella legge delega n. 206/2021 di riforma del processo civile – che ampliano la possibilità di nomina del curatore speciale del minore. 

E’ stata, infatti, introdotta  la possibilità di una nomina di un curatore speciale per il minore:

- quando il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o quando uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;

- in caso di adozione di provvedimenti di collocamento in comunità o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;

- ove, in corso di giudizio, emerga una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

- ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni. 

Ed “In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato”.

La nomina del curatore speciale del minore riguarderà soprattutto avvocati. Ed il CNF ricorda che il  Curatore speciale del minore nello svolgimento del proprio incarico dovrà sempre rammentare i principi generali di cui all’art. 9 del Codice Deontologico Forense  “Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza”.(1)

E tra questi il CNF evidenzia che: 

-Il Curatore speciale del minore svolge il proprio ruolo nel solo e preminente interesse del minore e dei suoi diritti garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali e quindi con indipendenza dalle parti e dal giudice

-Il Curatore speciale del minore deve curare la propria competenza professionale attraverso l’acquisizione di una formazione, anche multidisciplinare, adeguata e avere un aggiornamento costante nelle materie attinenti al diritto della famiglia, delle persone e dei minori. A ciò dovranno provvedere in primis gli ordini forensi, oltrechè le istituzioni deputate (enti di formazione ed università)

-Il Curatore speciale del minore deve svolgere il proprio incarico con correttezza e lealtà in collaborazione con tutte le parti curando la riservatezza e l’anonimato del proprio assistito e si astiene dal comunicare con ogni mezzo informazioni relative al procedimento.

Le raccomandazioni evidenziano aspetti delle norme deontologiche che sono particolarmente pregnanti nella materia minorile e negli specifici compiti del curatore: 

-gli avvocati debbono essere particolarmente scrupolosi nel dovere di competenza di cui all’art. 14 del CDF, secondo cui “l’avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza”. La Corte costituzionale, precisa sempre in tale ambito e materia come  nei procedimenti minorili i professionisti devono essere “in possesso di competenze adeguate alla particolarità e alla delicatezza della funzione da assolvere” (Corte cost., sentenza n. 178 del 22/06/2004). 

- gli avvocati debbono curare la tempestività degli adempimenti dovuti: il curatore assumerà le informazioni necessarie dalle parti e dai soggetti coinvolti , esaminerà gli atti e i documenti per procedere alla costituzione in giudizio nel preminente interesse del minore e nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa 

- il curatore dovrà curare gli adempimenti personalmente in particolare la partecipazione  all’udienza 

-il curatore nominato  curerà l’ascolto del minore: 

- con modi e termini a lui comprensibili, fornendo allo stesso - anche in relazione all’età e al suo sviluppo psicofisico - le informazioni ritenute più utili a comprendere l’oggetto del procedimento che lo riguarda, il ruolo del curatore  e le decisioni assunte che lo riguardano e che la sua opinione sarà tenuta in debita considerazione ma non necessariamente accolta. 

-in luogo idoneo e con modalità e di comunicazione più adeguate  all'età e alle condizioni psicofisiche del minore. 

 

Le raccomandazioni quindi non fanno altro che ricordare  la disciplina deontologica dovuta in ragione della precipua materia in questione. 

La materia del diritto minorile e di famiglia è attraversata  dal principio del superiore interesse del minoreche - secondo la convenzione Onu  sui diritti dell’infanzia – deve avere carattere preminente in ogni decisione che riguarda il minore e di competenza di tutte le istituzioni (private o pubbliche di assistenza sociale, uffici giudiziari ed amministrativi). 

Tale principio ha pertanto ricadute applicative  anche nelle norme deontologiche per gli avvocati nominati curatori del minore che il CNF ha giustamente evidenziato a tutti gli addetti ai lavori.

Pasquale avv.Lattari





(1) Art. 9 CDF – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza. 

1. L’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza. 

2. L’avvocato, anche al di fuori dell’attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.” 

 

 

 

 

Per minori e famiglia imminente entrata in vigore di disposizioni legislative

                                                      


Per minori e famiglia imminente entrata in vigore di disposizioni legislative

La legge delega  n. 206 del 2021, n. 206 (in Gazz. Uff., 9 dicembre 2021, n. 292)[1]  di riforma anche dei procedimenti in materia di persone e famiglia  – in attesa dei decreti legislativi - contiene delle norme che entrano in vigore il prossimo 22 giugno 2022. [2] 

Ed esse  sono di rilevanza per la tutela del minore e dei suoi diritti in frangenti di criticità e riguardano:  

- le modifiche (co. 27 art.1 lex 206)   all'articolo 403 del codice civile “ intervento della pubblica autorità a favore del minore” che regolamenta e permette l’allontanamento coatto del minore dalla famiglia - in sostanza il cd collocamento in luogo sicuro solitamente comunità - in caso di grave pericolo per la sua incolumità, per violenze fisiche, maltrattamenti, abusi ed abbandono. 

- la  previsione di un risarcimento del danno -  a carico del genitore che è inadempiente o viola i provv.ti del giudice – anche con individuazione di  somma  per ciascun giorno di inadempienza. Incentivante per i genitori  a  seguire percorsi di sostegno e recupero della genitorialità. 

la   ridefinizione della competenza - tra tribunale ordinario e tribunale dei minorenni - in materia di minori e responsabilità genitoriale in pendenza di proc.ti di separazione e divorzio la cui sovrapposizione destava non poche problematiche e disorientamento nei destinatari.

 - la previsione di competenza esclusiva attribuita al Tribunale per i minorenni relativamente  al procedimento ex art. 709 ter cpc (soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni). E ciò anche quando è pendente – o venga   nstaurato successivamente -  tra le parti un procedimento suindicato dinanzi al Tribunale ordinario.  

- nuove previsioni per la nomina di un curatore speciale ex art. 78 cpc per il minore (richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro, adozione del collocamento in comunità o in caso di affidamento del minore ai sensi legge adozione, situazione di pregiudizio per il minore in corso di giudizio tra i genitori, richiesta del minore maggio di 14 anni, nomina d'Ufficio in caso di inadeguatezza dei genitori a rappresentare interessi del minore) 

- nuove previsioni per la revoca del curatore ex art. 80 cpc per il minore.

Per approfondimenti si vedano articoli pubblicati su Focus diritto: 

https://www.focusdiritto.it/2022/05/09/per-minori-e-famiglia-disposizioni-legislative-di-imminente-entrata-in-vigore/

https://www.focusdiritto.it/2022/05/10/per-minori-e-famiglia-disposizioni-legislative-di-imminente-entrata-in-vigore-2/


Pasquale avv.Lattar



[1] - Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata

[2] 37. Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.


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Pubblicato il 2° libro della collana "PERCORSI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA" dal titolo: "La giustizia riparativa Tra principi normativi, legge n. 134 del 2021 ed esperienza concreta." - Key editore

 


E' edito da qualche giorno il 2° libro della collana della Key editore "PERCORSI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA"  dal titolo:

LA GIUSTIZIA RIPARATIVA Tra principi normativi, legge n. 134 del 2021 ed esperienza concreta

                                                 https://www.keyeditore.it/libri/la-giustizia-riparativa-2/


Ecco l'introduzione: 


s.t.D. 


uno spunto per pensare a ciò che facciamo” 

Hannah  Arendt


Si tratta di rendere giustizia alla vittima, non di giustiziare l’aggressore.” 

Papa Francesco


INTRODUZIONE


Il testo fa parte della collana “PERCORSI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA” e segue il primo: "La giustizia riparativa una giustizia “umanistica”. Una cultura dell’“incontro” per ogni conflitto"  edito nel 2021.

L’occasione del secondo testo della collana della Key  è la sempre più vasta diffusione delle attività che rientrano ed attuano il nuovo paradigma di giustizia – appunto riparativa - che si va sempre più ampliando; in particolare in questo contingente periodo.

La riforma della Giustizia che si va concretizzando – per il processo penale e civile – sostenuta dal Ministro Marta Cartabia ha attivato numerose riflessioni; e la giustizia riparativa prevista dalla legge 134 del 2021 (vd art. 1 co.18) è l’aspetto che desta più curiosità.

La legge 134 del 2021 ha delegato ai decreti l’elaborazione di una disciplina organica della giustizia riparativa mettendo a sistema le esperienze di giustizia riparativa avviate in Italia dai principi delle fonti europee e internazionali.1

Ma – nonostante ciò - la giustizia riparativa è - per gran parte della cittadinanza ed anche per tanta parte di operatori del diritto - un’illustre sconosciuta.

Il testo intende coniugare – con intento divulgativo ed esemplificativo - i due aspetti evidenziati nel titolo: i principi e la realtà esperienziale:

- i principi della giustizia riparativa e gli oggetti delegati della legge 134 di disciplina organica si fondano sui concetti basilari elaborati dalla normativa internazionale ed europea che proprio tali decreti sono chiamati a rispettare (parte prima);

l’esperienza concreta degli autori operatori - a vario titolo - di giustizia riparativa nel Centro di Giustizia Riparativa presso il Consultorio familiare della Diocesi di Latina - che dal 2006 effettua mediazione penale minorile su invio delle autorità giudiziarie minorili e dal 2016 la mediazione per adulti nel proc.to di messa alla prova ex legge 67 del 2014 in collaborazione con gli uffici USSM ed ULEPE e di Giustizia di Prossimità del Ministero della Giustizia operanti nel territorio - evidenzia gli snodi essenziali – in particolare della mediazione penale (parte II) strumento principe di giustizia riparativa - compiendone un analisi concreta ed operativa.

Rileggere la legge 134 è stata occasione per guardare sé stessi ed il proprio ruolo e l’attività che si svolge nei Centri di Giustizia Riparativa... “come direbbe l’Hannah Arendt del Prologo di Vita activa, uno spunto per “pensare a ciò che facciamo”; uno spunto che offriamo anche a chi avrà la pazienza di percorrere questo tratto di strada con noi.”2

Pasquale Lattari




1°Rapporto Nazionale sulla mediazione penale. Quaderni sull’Osservatorio sulla devianza minorile in Europa. Roma 2012. Ivi si veda I. Mastropasqua Oltre la mediazione penale minorile in Italia: riflessioni e prospettive. All’epoca esistevano 20 centri per la mediazione penale minorile in Italia. Tra questi e sin dal 2006 è inseritol’ufficio "In mediazione di conciliazione e riparazione in ambito minorile della Provincia di Latina" attivo presso il Consultorio familiare Diocesano di Latina ed istituito con protocollo di intesa con il Ministero della Giustizia - Dipartimento giustizia Minorile CGM di Roma, Provincia di Latina e Comune di Latina del 2006. Da tale anno effettua la mediazione penale minorile - primo nel Lazio - per tutti i casi inviati dal Tribunale per i Minorenni, in collaborazione con l’USSM sede Latina, della provincia di Latina. Dal 2017 è ivi attivo l’“Ufficio di mediazione penale e giustizia riparativa di Latina” per adulti ex lege 67 del 2014 istituito con un protocollo d’intesa con il Tribunale di Latina e l’UEPE di Latina Ministero della Giustizia. (https://www.ordineavvocatilatina.it/messa-alla-prova-e- procedimento-penale-atti-approvati) L’Ufficio si è reso affidatario – dal 2018 al 2022 - progetto “percorsi di mediazione penale” del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero Giustizia ed effettua la mediazione penale prevista nel procedimento di messa alla prova ex lege 67/2014 per gli invii ricevuti dall’UEPE di Latina. Ed il Consultorio gestisce il “Centro di giustizia riparativa e mediazione penale minorile della Regione Lazio” che effettua la mediazione penale per tutti i casi del Tribunale per i Minorenni di Roma e riguardante quindi l’intero territorio regionale. L’esperienza pluriennale acquisita nella giustizia riparativa ha consentito all’Associazione per la famiglia Onlus di essere capofila – di un ATS (associazione temporanea di scopo) - di cui fanno parte anche in medias res, ismes e istituto don calabria - che si è resa assegnataria e gestirà il servizio. L’attività e la specificità nella giustizia riparativa si è orientata anche in altri ambiti di conflittualità (familiare, scolastico, sociale). Ora i centri operativi in Italia sono numerosi - si veda sito www.giustizia.it – e cospicue le attività di formazione sulla giustizia riparativa in numerose Università ed Enti di formazione.

M. Cartabia L. Violante Giustizia e Mito Con Edipo Antigone e Creonte Bologna 2018 pag. 11.


DESMOND TUTU e l'UBUNTU...e la Commissione per la verità e la riconciliazione in Sud africa

 
In Sud Africa nel 1995 fu istituita - per  volontà di Tutu e di Mandela con l'apporto di giuristi del calibro di Albie Sachs (in un attentato aveva perso un braccio!!)  -   la Commissione per la verità e la riconciliazione con il fine di eliminare la spirale di odio e violenza generata dall’Apartheid ed aprire la strada alla convivenza pacifica: la giustizia riparatrice o riparativa applicata ai reati individuali ed ai conflitti sociali fondati sulla discriminazione razziale. 

Il fondamento è l’Ubuntu.  Desmond TUTU nel suo libro “non c'è futuro senza perdono”,  definisce l'UBUNTU  una parola fondamentale della visione africana del mondo: la persona “è” attraverso le altre persone.. ed in quanto essere umano parte di una cerchia di persone che si riconoscono reciprocamente. 
E tutti si sentono collettivamente offesi quando altri esseri vengono offesi, degradati, sminuiti, violati!!

"In Sudafrica esiste una parola molto bella che esprime questo concetto, ed è Ubuntu.  Non esiste un sinonimo nelle lingue occidentali, vi è racchiuso qualcosa che ha a che fare con l'essenza intima dell'uomo. Quando un nero africano vuole lodare una persona afferma che quella persona ha Ubuntu. Significa che la considera una persona generosa accogliente e benevola sollecita compassionevole. Una persona che ha occhi aperti e disponibili verso gli altri, riconosce agli altri il loro valore, non si sente minacciato il fatto che gli altri siano buoni e bravi, perché ha una giusta stima di sé che le deriva dalla coscienza di appartenere a un insieme più vasto, e quindi si sente sminuita quando gli altri vengono sminuiti, umiliato quando gli altri vengono umiliati torturati oppressi o addirittura uccisi .Una persona - scrive Tutu - è tale attraverso altre persone o almeno questo vale la concezione dell' Ubuntu; e vale altrettanto nella visione della giustizia riparativa in ragione del suo interesse non per la pena da comminare ma per le relazioni da ricostruire.
Qui riposa il senso della giustizia riparativa: in un ascolto immaginativo, nel quale l'attenzione assume la forma della responsabilità... e sappiamo anche che il fine non è quello della riconciliazione a tutti i costi, ma è piuttosto quello di una ricomposizione, che allude alla costruzione di un equilibrio per quanto fragile e bisognoso di cure continue. 




Fare giustizia in una situazione pluriennale e sociale di discriminazione e di plurimi e gravi reati  è  un processo che  anziché retribuire il colpevoli per i reati commessi  mira a risanare le ferite, correggere gli squilibri, ricomporre le fratture, riabilitare le vittime ed i colpevoli. 

Il procedimento giudiziario si avviava con il riconoscimento della colpa da parte del reo che dava luogo all’amnistia cui seguivano misure di riparazione a favore delle vittime. Il riconoscimento avveniva spontaneamente e pubblicamente dinanzi alla Commissione: ciò costituiva "alleggerimento" per colpevoli ma anche della "ragione" per sofferenza della vittima. Amnistia ed esonero da pena non comportavano oblio ma memoria ed elaborazione del male commesso. 

Le misure di riparazione per i pregiudizi inflitti alle vittime erano assunte dallo Stato e dalla collettività interessata alla riconciliazione e non consistevano in risarcimento del danno - insufficiente a riparare il dolore – ma in borse di studio a favore dei figli delle vittime, programmi di formazione professionale. 
Si mirava alla catarsi sociale: una generale disponibilità al perdono...in nome della concordia sociale.

E come la giustizia riparativa in qualunque ambito applicata aspira a ricostruire relazioni infrante tra le persone per provare a consentire loro di progettare nuove ipotesi di futuro fondate su una ritrovata fiducia ..così anche la Commissione per la verità e la riconciliazione africana - quale manifestazione più alta di questo modello -  ha voluto indicare una strada per il superamento di un passato tragico verso un futuro diverso verso un cambiamento politico e sociale.

E sappiamo come è andata l'applicazione della Giustizia Riparativa ad opera della Commissione per la Verità e la Riconciliazione:  ora il Sud Africa è un paese libero e democratico!!

Pasquale Lattari

Le manifestazioni della Giustizia. (PARTE VII de: La giustizia: contenuti, simboli manifestazioni e volti).

  

                                    (Allegoria ed Effetti del Buono e del Cattivo Governo Particolari della Giustizia Ambrogio Lorenzetti 1338-1339 Palazzo Pubblico di Siena) .


Le manifestazioni della Giustizia. (PARTE VII de: La giustizia: contenuti, simboli manifestazioni e volti).

La giustizia è un concetto inafferrabile, ineffabile, inattingibile sul piano concettuale.[1]

“Perché la Giustizia non è tanto un’idea che si colloca fuori di noi ma “un’esigenza che postula un’esperienza personale: l’esperienza, per l’appunto della giustizia o, meglio, dell’aspirazione alla giustizia che nasce dall’esperienza dell’ingiustizia e dal dolore che ne deriva…il senso della giustizia nasce paradossalmente da un’ingiustizia subita da Noi o da chi ci è caro e che consideriamo parte di Noi. Ed è lì nell’ingiustizia subita che mette le sue radici la regola aurea di matrice biblica (Mt7,12) del non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, “la formula più embrionale della percezione della giustizia o dell’ingiustizia” da cui si sviluppa “quella poderosa costruzione della giustizia che pervade ogni aspetto dell’esistenza e si prolunga nelle diverse espressioni del diritto.” (Martini Zagrebelsky La domanda di giustizia 2003)” [2]

Già Eraclito infatti affermava: “Se non ci fosse l’INGIUSTIZIA della GIUSTIZIA non si conoscerebbe neppure il nome”

La difficoltà di definire che cosa è la giustizia non ne oscura il senso ed il fondamento. Anzi.!!..  la Giustizia si concretizza ai nostri occhi e nella vita sociale in diverse manifestazioni che - sin dall’antichità (nel particolare in alto del Lorenzetti Sulla bilancia della Giustizia: i due angeli amministrano i due rami della giustizia secondo Aristotele  "distributiva" (a sinistra) e "commutativa" (a destra). L'angelo a sx  decapita un uomo e ne incorona un altro: l'angelo a dx  consegna ai mercanti strumenti di misura nel commerciolo- sono state classificate variamente: 


a - giustizia distributiva: è l’equa distribuzione o ripartizione delle risorse comuni e dei vantaggi tra le persone indispensabili ad una vita dignitosa. (vd immagine Lorenzetti la parte dx l'Angelo premia e distribuisce)  

I criteri di ripartizione e distribuzione variano in ragione dei riferimenti etici e principi giuridici. Nel nostro Ordinamento la visione della giustizia distributiva[3] ha molto a che fare con l’impegno dello Stato e dei suoi organi - riposa nella Costituzione art. 3 co.2  - di attuare il principio di eguaglianza sostanziale di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori...”. 


b - giustizia cd primaria: regola le relazioni tra persone e nella società,  protegge una serie di valori fondamentali per la persona condivisi, accettati e riconosciuti.  Il diritto primariamente deve regolare e determinare ciò che è lecito e ciò che non lo è: “un diritto che non divide il lecito dall’illecito sarebbe una contraddizione della sua stessa natura. Non sapremmo nemmeno immaginarlo. Il diritto abbraccia comprende e giustifica qualcosa per escludere qualche altra cosa.”[4]  


c - giustizia cd secondaria o giudiziaria: si attiva quando c’è la trasgressione,  e quindi reagisce all’ingiustizia. 




La giustizia giudiziaria – in particolare quella penale – può avere ulteriori specificazioni: 


-la giustizia retributiva: al male commesso si applica in proporzione il male della pena, il meccanismo giudiziario retribuisce il male commesso dal reo con il male della pena (cd raddoppio del male) ed al bene il bene del premio o del vantaggio. Il meccanismo – con tutti i dovuti distinguo – mima la logica tipica del taglione o della vendetta[5] - è la forma più evidente di giustizia.[6]



-la giustizia rieducativa: la nostra Costituzione prevede all’art. 27 che la pena deve tendere alla rieducazione, al recupero personale e sociale del condannato. E tuttavia nonostante le inadempienze e le lacune[7] e, soprattutto, la cultura securitaria (pene severe per chi commette un reato che deve esse escluso dalla società allontanato e recluso) la finalità di recupero e riabilitazione e risocializzazione del reo è perseguita e porta cospicui risultati.


-la giustizia riparativa (restorative justice) cerca - con la partecipazione diretta delle parti in particolare della vittima - di riparare le conseguenze del reato i pregiudizi ed i danni generati alle persone, al rapporto personale o sociale coinvolto.

Affrontando il reato da una prospettiva nuova – il reato non è solo violazione della norma penale a cui va applicata la pena prevista ma è anche evento che lede i legami personali e sociali da ricucire – da qualche decennio si è diffusa con diverse modalità (la principale è la mediazione penale) ed all’interno di recenti istituti processuali (in corso del giudizio o dopo la sua conclusione). 

I servizi di giustizia riparativa si fondano su alcuni aspetti fondamentali:

-       - si attivano solo se sono nell’interesse della vittima che ha avuto previamente complete informazioni 

-     - il reo ha riconosciuto i fatti essenziali  [8]: è necessario che la giustizia al riguardo deve aver detto una cd parola certa sui fatti!!

-     - il procedimento è volontario e riservato  dinanzi ad un terzo imparziale – un mediatore – ed al di fuori delle aule processuali. 


Le finalità sono identiche al sistema penale classico:  la prevenzione dei reati e la promozione della sicurezza sociale, la riaffermazione della validità dei precetti penali, il ristabilimento delle regole violate, il recupero del reo.


Il nostro sistema di Giustizia  composto dagli istituti e strumenti della giustizia retributiva – fondamentale ed insostituibile – a cui si collegano quelli essenziali della giustizia rieducativa del reo affiancate dai recenti istituti della giustizia riparativa – che riconoscono e promuovono i diritti della vittima  -  “fornisce un nuovo modo di ripensare la giustizia[9]  con prospettive poliedriche nuove che affrontano i molteplici aspetti relazionali ed umani, sociali ed individuali collegati al reato.


(della giustizia riparativa ci occuperemo espressamente nelle prossime puntate e parti)


Pasquale avv.Lattari

 



[1] M.Cartabia A.Ceretti un'altra storia inizia qui 2020 pg.66

[2] .Cartabia A.Ceretti un'altra storia inizia qui 2020 pg.67-68

[3] Cfr J. Rawls Una teoria della giustizia 2008:la Giustizia distributiva si fonda sulla “fraternità democratica” basata sull’idea di reciprocità e solidarietà derivante dalla comune cittadinanza.

[4] G. Zagrebelsky La virtù del dubbio 2007 pg.97.  Inoltre “un nucleo minimo di diritto forte, spesso presidiato dalla sanzione penale, non può non esistere.” pg. 50. 

 

[5] I riferimenti storici da cui peraltro deriva la denominazione sono: legge del taglione di Hammurabi, poi dell’Occhio per occhio ebraica – Levitico XXIV 17-20; Esodo XXI 23-25; Deuteronomio XIX 21; la legge delle XII tavole Romana.

[6] Anche alla violazione della norma civile si applica il medesimo meccanismo “retributivo” con una sanzione (civile) così come all’adempiente si applica un vantaggio o ricompensa. Ed in tali casi vi sono forme diverse di intervento rispetto allo squilibrio provocato con la violazione: per esempio gli obblighi civili di reintegrazione o di restituzione o di risarcimento civile. 

[7] Si vedano le numerose condanne dell’Italia da parte della Corte Europea dei diritti dell’Uomo in materia di carceri e regime carcerario

[8] Vd articolo 12 Direttiva 2012/29/UE

[9] P.Ziccone Verso Ninive conversazioni su pena, speranza, giustizia riparativa con il Cardinale MMZuppi 2021 pg. 62