LA GIUSTIZIA GIUDIZIARIA E LA RICERCA DELLA VERITA’: TRA IDEALE E PROFANO.

LA GIUSTIZIA GIUDIZIARIA E LA RICERCA DELLA VERITA’: TRA IDEALE E PROFANO.*


La “giustizia del sistema giudiziario” ricerca la “verità” per il reo, per la vittima[1] per la società. 

 

La ricerca della Verità supera di molto la mera applicazione della legge nei processi giudiziari e corrisponde ad un bisogno umano essenziale.[2]

 

 

“Mi preoccuperebbe molto – si badi – se le implicazioni di quel che sto dicendo venissero intese come una rinuncia alle o un’attenuazione delle garanzie nella formazione della prova, della presunzione di innocenza, del giusto processo. Così ho elaborato quattro tipi di verità…

C’è la verità intesa come un’osservazione al microscopio fondata sull’evidenza…il tipo di verità a cui perviene la prova scientifica in giudizio è di questo genere.

 

C’è poi la verità logica intesa come verità insita in un assunto. La verità processuale è una verità logica che si appoggia su una prova…e la prova come è noto deve essere sufficientemente solida da sostenere gli effetti sanzionatori di una condanna.

 

Chiamo verità esperienziale il terzo tipo di verità. Prendo questa categoria da Ghandi...La verità esperienziale, secondo me, è la forma di verità che conta di più per ciascuno di noi nella gran parte delle nostre decisioni…

 

Il quarto ed ultimo tipo di verità è ciò che chiamo verità dialogica, ispirandomi al filosofo tedesco Habermas. Una polifonia, una pluralità di voci.

 

Ciò che ha dato ricchezza all’operato della Commissione è stato il combinarsi della verità esperienziale e della verità dialogica, perché la Verità non è mai qualcosa che può essere catturato una volta per tutte .”[3]

 

La ricerca della verità è il fine ed al contempo il grande problema del processo penale:[4]  l’accertamento dei fatti, la valutazione della loro ingiustizia, la ricerca del colpevole e della sua responsabilità a cui segue l’irrogazione della pena.

Tuttavia il processo penale non ricerca la verità a tutti i costi:  l’acquisizione delle prove è sottoposta a regole processuali, con termini, condizioni e prescrizioni formali e conseguenze decadenze ed inammissibilità a garanzia della  legittimità della formazione della prova. 

All’esito del processo v’è la dichiarazione di responsabilità[5] o di innocenza. Il dubbio del giudice corrisponde al favor rei ed il colpevole è dichiarato innocente; al pari di altri casi che giovano al colpevole per es. la prescrizione

 La giustizia proprio per la finalità di ricerca della Verità è  avvolta da sempre di sacralità -  l’iconografia storica della Dea donna bendata con la bilancia, la spada -  ma anche di ambiguità.  E tali caratteristiche pervadono anche gli operatori: 

 “può sembrare che sia qui un residuo di epoche passate, ma anche i residui hanno una loro spiegazione:

tanto più che i giuristi si considerano depositari d’una scienza che nasce non dalla vita quotidiana ma da concetti validi in una sfera a priori, tanto più forte è l’esigenza di circondarli di sacralità….La  visione profana del diritto, dei suoi rituali, del suo linguaggio, delle sue architetture e dei suoi operatori ha alimentato un’immensa letteratura dissacrante e una vasta iconografia, dove troviamo per lo più vignette beffarde e denunce sarcastiche, quando non anche accuse amare e brucianti di animi disillusi nelle loro speranze di giustizia…colgono spesso nel segno e, per così dire smontano quando è il caso una pretesa di nobiltà che è contraddetta dalla spocchia, dalla vanagloria e dalla presunzione, e produce l’effetto, talora comico, talora tragico di miseria morale”[6]

 

Pasquale avv.Lattari

 

*E' una riflessione inserita nel testo - di prossima uscita -sulla Giustizia Riparativa (che il tempo ampio e fecondo di questi mesi di distanziamento sociale ha reso possibile).

 



[1] Han Lex componente Commissione sudafricana per la verità e la riconciliazione afferma “E’ la ricognizione della “verità” delle loro esperienze che offre alle vittime una effettiva base per la restaurazione della loro dignità. Negare a una persona la realtà della sua esperienza è un abuso rilevante che va al nucleo, all’essenza di quella persona. Poter lenire quell’abuso offre alla persona una strada per riguadagnare la sua dignità..” 

[2] vd JMorineau La mediazione umanistica pg. 141 Trento 2018.

[3] Albie Sachs e Pumla Gobodo Maidkizela in dialogo sulla giustizia riparativa in Storie di giustizia riparativa Il mulino 2017 pg. 208.

Anche la verità processuale è concetto tutt’altro che stabile e certo…si veda per es. il concetto di  giudicato della sentenza e la sua possibile revisione …

[4] cfr Cartabia/Violante Giustizia e mito Bologna 2018.

[5] La responsabilità moderna derivante dalla libertà, autonomia e volontà della persona è stata  acquisita ad opera del depositarsi dei principi  del cristianesimo su quelli della cultura romana che con l’elaborazione  culturale successiva dell’umanesimo e rinascimento, illuminismo, romanticismo ha affrancato l’uomo dalla responsabilità derivante dal suo destino al quale non era possibile sottrarsi (si vedano le Tragedie greche..per es. Edipo Re).

[6] Zagrebelski Il diritto allo specchio pg. 370

La "violenza" della giustizia penale: il reo e la vittima hanno bisogno di tutela!!

La "violenza" della giustizia penale: il reo e la vittima hanno bisogno di tutela!!*

 

La presenza nel processo penale della vittima, tuttavia,  è sempre delicata ed insidiosa; lo è  in particolare nei procedimenti riguardanti reati di genere o di violenza alla persona.

 

La vittima del reato subisce pregiudizi materiali,  e, spesso  danni fisici e psichici. E a tali danni si accompagna la solitudine, la vergogna e la paura..anche di denunciare il colpevole (perché a me..cosa ho fatto per meritarmi questo trattamento…me lo sono voluto…è legittimo che mi trattino cosi …). A tali pregiudizi -  la cd  vittimizzazione primaria – se ne aggiungono altri. 

 

La vittima a contatto con il processo, le strutture e gli operatori del sistema giudiziario subisce ulteriore dolore ed angoscia: la giustizia grava di costi umani la vittima..la immette in un circuito di dolore e violenza ….il male non viene attenuato bensi  moltiplicato..raddoppiato.[1] E’  la cd vittimizzazione secondaria.

Inoltre la pena per il reo …non restituisce un bel niente alla vittima specie nei reati più gravi: la vittima resta nel suo abisso di dolore irrisarcibile ed inestinguibile con la ineludibile necessità di assistenza morale psicologica…pre, durante e post giudizio!!![2]

L’assistenza e tutela delle vittime di reati  è frutto della sensibilità sociale che solo di recente - grazie alla normativa internazionale - ha “scoperto” la vittima: una scoperta a cui ha contribuito non poco l’avvento della giustizia riparativa.”[3]

 La giustizia riparativa è “vittimocentrica”:  è percorribile “soltanto se sono nell’interesse della vittima, in base ad eventuali considerazioni di sicurezza, e se sono basati sul suo consenso libero e informato, che può essere revocato in qualsiasi momento” e “se l’autore del reato ha riconosciuto i fatti essenziali del caso” (art.12 Direttiva 29/2012) ed ha qualcosa da  rivedere nella propria condotta che ha determinato pregiudizi alla vittima e volontariamente intende incontrare la vittima per l’obbligo morale e giuridico di riparare il pregiudizio provocato.

 

Idiritto della vittima  ad essere informata in merito al procedimento penale che la coinvolge affinchè  diventi un soggetto consapevole e informato dei propri diritti e poteri ed in grado di gestirli ed esercitarli dentro e fuori la sede processuale si è avuto in Italia con il  d.legvo 212 del 2015 proprio in attuazione della direttiva 29 del 2012 UE (strumento fondamentale per la giustizia riparativa!!) 

Il provv.to ha inserito molti articoli nel codice di procedura penale a tutela delle vittime.[4]

E   di recente la legge 69/2019 (cd. Codice rosso) -  oltrechè aggravare le pene per i reati di violenza di genere ed  introdurre di nuove figure di reato[5]- ha disposto nuove diposizioni di tutela della vittima.[6]

 

Ma va sottolineata la necessità  (costituzionalmente obbligata) di un costante bilanciamento della protezione della vittima con le garanzie dell’accusato: i diritti dell’una esistono fatti salvi i diritti invalicabili dell’altro. 

E’ l’imputato il soggetto a cui, in primis,  si rivolge – si deve rivolgere – l’attenzione protettiva assicurata dai principi del giusto processo è lui che rischia, perché contro di lui si dirige la violenza del diritto penale di cui lo Stato (non la persona offesa) ha il monopolio.”[7]

 

La tutela del giusto nel giudizio è un tema ancestrale!!

E’ affrontato almeno da diversi millenni - come afferma la Genesi - nel giudizio di Sodoma e Gomorra: “Lungi da Te – dice Abramo a Dio – far morire il giusto con l’empio cosicchè il giusto sia trattato come l’empio; lungi da Te!! Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia??” (Genesi 18, 25) 

Il tema è reiterato dal diritto Romano “in dubio pro reo” (digesto 50.17.125): se non v’è certezza è meglio assolvere un colpevole che condannare un innocente.

E passando per Voltaire “E’ meglio correre il rischio di salvare un colpevole piuttosto che condannare un innocente” è giunto  sino a Noi:  “in ogni caso qualora vi sia parità di voti – nel collegio che decide -  prevale la soluzione più favorevole all’imputato.” (art. 527 co.3 cpp) e si deve pronunciare assoluzione qualora è insufficiente o contraddittoria la prova (art. 530 co.2 cpp). 

Ma la "violenza" del diritto pena risulta insopportabile ed inammissibile  nei casi clamorosi di errori giudiziari. 

E per quanto si apprestino indennità o risarcimenti...nulla potrà reintegrare i pregiudizi patiti dal giusto vittima del meccanismo infernale della giustizia penale!!


Pasquale avv.Lattari.

 *E' una riflessione inserita nel testo - di prossima uscita -sulla Giustizia Riparativa (che il tempo ampio e fecondo di questi mesi di distanziamento sociale ha reso possibile).

 



[1] Cfr. G.Bertagna, A.Ceretti, C.Mazzuccato IL LIBRO DELL’INCONTRO Milano 2015 Le prime parole per la vittima del sistema giudiziario all’offeso sono quelle dell’ingiunzione a presentarsi ed il comando di dire la verità come testimone!! SI E’ INTERROGATI dal tribunale (con obbligo di dire la verità) NON ASCOLTATI..LE STRUTTURE GIUDIZIARIE SONO FINALIZZATE  ALL’INDIVIDUAZIONE DI REATI, INDIVIDUAIZONE RESPONSABILI E PROC.TO FINALIZZATO ALLA IRROGAZIONE SANZIONE..O RICONOSCIMENTO INNOCENZA  (VD TESTIMONIANZA S.LENCI A PG.264 DEL TESTO).

 

[2] «Un atto di violenza, per chi lo subisce e per chi ne è responsabile, lascia delle conseguenze permanenti. Una di queste è il blocco di una parte importante di sé nel tempo e nello spazio. Nella propria esperienza è come avere dentro un elastico. Si va avanti, si cresce, si invecchia, si ha una vita professionale, sociale, affettiva. Ma non si è interi in

questo cammino. Qualcosa di importante di sé è ferma là, a quei fatti. L’elastico si è allungato e ha lasciato la possibilità di arrivare fino ad oggi. Ma ogni istante un incontro, un’immagine, un pensiero, un profumo, un luogo puo  far scattare l’elastico e riportare istantaneamente a quei giorni. Sono le porte girevoli del dolore e del rimorso. Non si èmai davvero padroni di sé. E non si sa che cosa succederà, come andrà a finire con l’elastico [...] Che farà di ciascuno l’elastico? Seguiterà a tendersi all’infinito e non si sarà mai piu  liberi dall’orrore e dalla morte? Sciogliere l’elastico. Delicatamente. Senza perdere nulla, né di ieri, né di oggi. Ricordare per amore, perché lo si vuole. Non perché l’orrore domina e inghiotte..” G.Bertagna, A.Ceretti, C.Mazzuccato IL LIBRO DELL’INCONTRO Milano 2015 pg. 257 che richiama materiale allegato in ebook a pg. 13 “l’elastico e le porte girevoli del dolore di AGNESE MORO”

 

[3] G.Bertagna, ACeretti, C.Mazzuccato Il libro dell’incontro pg. 265.

[4] Ha introdotto tra l’altro: a)-l’articolo 90-bis c.p.p.  prevede che la persona offesa ‹‹fin dal primo contatto con l'autorità procedente›› debba ricevere, in una lingua a lei comprensibile, tutte le  informazioni riguardanti il procedimento penale e le prerogative e strumenti di tutela. b)- l’art. 90-ter c.p.p. in favore delle ‹‹vittime di delitti commessi con violenza alla persona››  stabilisce che queste ultime, qualora ne abbiano fatto richiesta, debbano essere informate immediatamente circa la scarcerazione o la cessazione della misura di sicurezza detentiva, e tempestivamente circa l'evasione dell'imputato in custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato alla misura di sicurezza detentiva. c) l’art. 90-quater c.p.p., che fornisce una sorta di criterio generale per stabilire la sussistenza, in capo all'offeso, della condizione di particolare vulnerabilità: essa va desunta, oltre che dall'età e dall'eventuale stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato e dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione, prosegue la norma, si deve valutare se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata, di terrorismo o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.

[5] Oltre l’induzione al matrimonio l’-art. 612-ter c.p.diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate cd. Revenge porn ed il cd sfregio la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p) 

[6] introduce l’art. 387-bis c.p. il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

[7] G.Bertagna, ACeretti, C.Mazzuccato Il libro dell’incontro pg. 265.

La giustizia donna bendata con bilancia e spada..quante suggestioni..anche attualissime!!

Narrenschiff, la Nave dei folli Sebastian Brant, Basilea 1497 


La giustizia donna bendata con bilancia e spada..quante suggestioni!!

“io vidi una donna bellissima, con gli occhi bendati ritta sui gradini di un tempio marmoreo. 
Una gran folla le passava dinanzi, alzando al suo volto il volgo implorante. 
Nella sinistra impugnava una spada, colpendo ora un bimbo, ora un operaio ora una donna che tentava di ritrarsi, ora un folle.Nella destra teneva una bilancia; nella bilancia venivano gettate monete d’oro da coloro che schivavano i colpi di spada. 
Un uomo in toga nera lesse da un manoscritto: “non guarda in faccia a nessuno”
Poi un giovane col berretto rosso balzò al suo fianco e le strappò la benda.
Ed ecco, le ciglia eran tutte corrose sulle palpebre marce; le pupille bruciate da un muco latteo; la follia di un’anima morente le era scritta sul volto. Ma la folla vide perché portava la benda.” 
Edgar LEE Master Antologia di Spoon River.

I simboli dell’immagine iconografica  della giustizia: la donna quale virtù morale;  la bilancia quale equilibrio e ponderazione; la spada quale forza per irrogare pene e dividere il giusto dall’ingiusto, la benda simbolo di imparzialità ed equidistanza[1]  vengono “alterate” completamente dall’autore. 

L’esperienza lo ha indotto a tanto: da avvocato difese un giovane accusato di simpatie anarchiche e condannato a morte insieme ad altri 7 a conclusione delle manifestazioni di protesta - nell’America del 1886 - per la giornata lavorativa di 8 ore che lasciò come retaggio la festa del primo maggio ma anche l’idea nell’autore  che quei ragazzi fossero vittime di una vendetta di classe più che rei che meritassero tale pena. 

Ma la giustizia è stata anche  rappresentata senza benda perché deve “vedere bene”: ne è esempio splendido la Giustizia di Raffaello Sanzio nella volta  della stanza della Segnatura in Vaticano.


Tuttavia l’immagine della giustizia con la benda ha avuto sicuramente più fortuna forse perché è immagine ambigua:  è simbolo di casualità - perché non vede bene – ma anche - all’opposto - di imparzialità  ed incorruttibilità. 

L’idea di giustizia, sin dall’iconografia,  ha infiniti significati e sfaccettature, uno per ciascun ambito d’investigazione:  pensare la giustizia è esplorare una problematica grande quanto il mondo, antica quanto l’uomo, profonda quanto la sua coscienza. 

Ed il concetto di giustizia, nonostante la fondamentale rilevanza e la plurima e variegata significanza ed applicazione ha in sé una insanabile contraddizione: “manca una definizione riconosciuta di ciò che è giusto e di ciò che è ingiusto.”[2]

Si possono cercare con molta umiltà alcune coordinate e chiavi di lettura a partire dalla propria esperienza.  

Ed a pensarci bene il senso, il contenuto della giustizia nasce, cresce e si approfondisce in ciascuno non con elaborazioni teoriche e neppure forse.. con leggi o con previsione di reati …ma – paradossalmente!! - da un concreto atto di ingiustizia.

Ci si rende conto compiutamente del contenuto della giustizia e circa il rispetto o meno delle regole nei nostri confronti (che deve valere anche per gli altri)..solo quando …e (ripeto!!) solo quando ..subiamo un concreto atto di ingiustizia… infatti: 

“Se non ci fosse l’INGIUSTIZIA della GIUSTIZIA non si conoscerebbe neppure il nome “ (Eraclito)


Pasquale avv.Lattari

*E' una riflessione inserita nel testo sulla giustizia riparativa - di prossima uscita - che il tempo ampio e fecondo di questi mesi di distanziamento sociale ha reso possibile.




[1] La figura della giustizia bendata compare per la prima volta alla fine del medio evo (in una delle xilografie del Narrenschiff, la Nave dei folli di Sebastian Brant, pubblicata a Basilea nel 1497)
[2] G.Zagrebelsky La cattedra dei non credenti Bompiani 2015 pg 1160 che continua: “L’intera storia dell’umanità è una lotta per affermare concezioni della giustizia diverse e perfino antitetiche, “vere” solo per coloro che le professano. Per lo più si è venuti a questo: che giusto è ciò che corrisponde alla propria visione della vita in società (la giustizia, si dice, sta necessariamente in una relazione sociale), ingiusto ciò che la contraddice. Così però la giustizia rinuncia alla sua autonomia e si perde negli ideali o nelle ideologie o nelle utopie. Si riduce a un artificio retorico per valorizzare questa o quella visione politica: la giustizia proletaria, la giustizia etnica, o volskisch del nazismo, la giustizia borghese ecc ciascuna presentata come giustizia autentica, alternativa alle altrui contraffazione della giustizia…Dietro l’appello ai valori più elevati ed universali è facile che si celi la più spietata lotta per il potere il più materiale degli interessi. Quanto più puri e sublimi sono quei valori tanto più terribili sono gli eccessi che giustificano”

Quale immagine per la giustizia riparativa ?!?





Il sistema giudiziario retributivo è raffigurato nell' iconografia tradizionale con l'immagine della donna bendata  con  la bilancia e la spada.

La giustizia riparativa si fonda su presupposti complementari a quelli del sistema classico penale:
- sulla rottura della relazionalità personale e sociale che il reato ha provocato
- sulla necessità di dare spazio e respiro alla sofferenza della vittima colpita dal reato
- sulla responsabilità del reo verso la vittima per riparare le sofferenze provocate con il coinvolgimento volontario della vittima
- sulla responsabilità per il futuro della vita delle persone coinvolte dal reato.

Anche per la giustizia riparativa sono usate immagini diverse per evidenziarne le plurime caratteristiche distintive. 
L’immagine appropriata non è l’occhio per occhio, ma il nodo da riallacciare[1]  per “il ristabilimento di una comunanza, incrinata o infranta dal torto commesso o subito”[2] oppure   “quella dell’ago e del filo, in modo da promuovere processi di consapevolezza e ricercare alleanze, con giudici, pubblici ministeri, avvocati, operatori dei servizi minorili, mediatori, studiosi, soprattutto con chi è indisponibile a contaminazioni invasive e non sufficientemente ragionate”.[3]

E’ anche usata efficacemente l'immagine dell'aratro[4] che  consente di mettere in luce l'aspetto della fatica della profondità del conflitto, da dissodare con lento e paziente lavoro di accoglienza ed ascolto,  per scavare tracciando il solco della responsabilità ove gettare il seme della riparazione: 
“Per ri-unire ciò che è separato è necessario affondare nelle radici del conflitto,  incontrare l'umidità dolorosa dei sentimenti coinvolti, l’ aridità gelide dell’indignazione, l’ incolta e caotica proliferazione delle erbacce dell'aggressività, della violenza, del risentimento, la durezza impietrita della solitudine di chi non si sente riconosciuto. Per ri-unire ciò che era separato è necessario disegnare il solco ordinato della responsabilità, dentro il quale è poi possibile gettare il seme della riparazione. Il lavoro, dunque, è lungo e impegnativo. di vent'anni dell'aratro richiedono alle parti,  ai mediatori, ai cittadini la capacità di saper aspettare, il coraggio di rimanere al cospetto delle domande difficili, la pazienza di vedere nascere qualcosa di duraturo” [5]

Pasquale avv.Lattari


E' una riflessione inserita nel testo sulla giustizia riparativa - di prossima uscita - che il tempo ampio e fecondo di questi mesi di distanziamento sociale ha reso possibile.
Le immagine ulteriori che susciterà la riflessione sulla giustizia riparativa da parte dei lettori saranno ben accette..anzi auspicabili.!!

[1] G Zagrebelski In La cattedra dei non credenti op cit pg 1177
[2] G.Zagrebelsky Diritto allo specchio Torino 2018 pg. 347 
[3] vd F.Albano Introduzione in La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile. Autorità Garante infanzia ed adolescenza Roma 2018 pg 7.
[4] C Peguy I Misteri, Giovanna d’Arco, La seconda virtù, I santi innocenti. Milano 1989.
[5] C Mazzucato oltre la bilancia e la spada alla ricerca di una giustizia della reliance in Rigenerare i legami la mediazione nelle relazioni familiari e comunitaria. E Scabini EG Rossi (a cura di) Milano 2003. Pg.173,174

L’ARBITRATO come ADR – metodo alternativo di risoluzione delle controversie. I vantaggi e le problematiche.

L'arbitrato è un ADR (Alternative Dispute Resolution) un metodo di risoluzione delle controversia alternativo al sistema giudiziario ordinario. 

Le parti affidano l’incarico di risolvere la  controversia ad arbitri che decidono con un lodo che diverrà – al pari della decisione giudiziaria - vincolante efficace e suscettibile di essere eseguito forzatamente . 
Le clausole arbitrali  sono stabilite dalle parti prima dell’insorgere della controversia o,  con apposito compromesso, dopo il suo avverarsi. 
La via arbitrale ha indubbi vantaggi per le parti (celerità, tempestività, informalità)
L’arbitrato, dapprima diffuso negli appalti e sovente praticato nel commercio internazionale,   si va sempre più diffondendo alle diverse materie del diritto. 
L'arbitrato rituale è regolato dal codice di procedura civile con evidenti limitazioni: "Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di leggeLe controversie di cui all'art. 409 cod. proc. civ. (MATERIA DEL LAVORO) possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro".(806 cpc). Ma esiste anche un arbitrato cd irrituale.
In Italia le Camere Arbitrali sono istituite presso le camere di commercio, ordini professionali, ma anche presso organismi privati (come quelle di alcuni organismi di mediazione civile e commerciale INMEDIAR tra questi).  
Ma l’arbitrato  è davvero accessibile e celere?? E trattasi - come si pensa - di procedimento costoso?? E quali competenze debbono avere gli arbitri e chi li nomina?? Ed il lodo ha davvero la stessa efficacia esecutiva del provvedimento giurisdizionale??
Ne parliamo il giorno 12 giugno 2020 con l’Avv.Claudio De Felice del Foro di Latina e componente del Comitato Scientifico Fondazione dell’Avvocatura Pontina “M.Pierro”  nella videoconferenza webinar dal titolo: “ L’ARBITRATO: MATERIE E OGGETTO. LA CLAUSOLA ARBITRALE, LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO. LA DEFINIZIONE. EFFETTI ED EFFICACIA DELLE DECISIONI ARBITRALI.”
La videoconferenza conclude IL CICLO  - di tre INCONTRI - organizzato dal Comune di Cori ed Inmediar (istituto nazionale per la mediazione e l'arbitrato)  che gestisce lo Sportelo di mediazione civile e commerciale e di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra consumatori ed imprese di telecomunicazioni operativo presso il COMUNE DI  Cori – con organizzazione di Ledmagazine – per approfondire e divulgare le attività dello sportello.
Pasquale avv.Lattari


Gli ADR e la mediazione civile e commerciale strumenti a disposizione di avvocati contro la crisi del sistema giustizia.



La Mediazione civile e commerciale introdotta in Italia nel 2010 ha destato molte discussioni tra addetti ai lavori e cittadini. 

Pur rientrando a pieno titolo negli ADR (Alternative Dispute Resolution) che sostituiscono o integrano le soluzioni giudiziarie è stata avversata ed al contempo accolta con favore dal mondo giudiziario in particolare dagli avvocati. 

L’avvio della mediazione civile e commerciale in Italia  - nei paesi  UE è ampiamente praticata -  ha destato molte aspettative ma altrettante resistenze. La Corte Costituzionale è dovuta intervenire sulla normativa  proprio a seguito di contenzioso proveniente  dal mondo giudiziario;  ne è seguita modifica legislativa adeguatrice. 

La mediazione in diverse materie di controversia giudiziaria costituisce condizione di procedibilità dell’azione – non si può attivare il Tribunale senza il preventivo tentativo di mediazione – da proporsi dinanzi ad un Organismo (pubblico o privato) riconosciuto dal Ministero. 

I vantaggi economici e fiscali sono evidenti e diverse pronunce giurisprudenziali hanno sollecitato l’uso legittimo dello strumento (per es. circa la necessità della presenza delle parti al procedimento). 
Nonostante gli indubbi vantaggi di celerità, di economicità e semplificazione rispetto alla tradizionale soluzione giudiziaria della lite le resistenze permangono.

Ma trattasi di “questione culturale”: l’italiano medio è “conflittuale” e “litigioso”… ma laddove i cittadini percepiscono e comprendono i vantaggi e le opportunità non esitano a definire la controversia dinanzi al mediatore.
E pian piano anche gli avvocati e gli addetti ai lavori confidano sempre più nel proc.to e nella definizione in mediazione della lite.  
E la mediazione è vista come soluzione idonea ed  ottimale in questo periodo di totale chiusura degli Uffici Giudiziari per le questioni ordinarie. 

Tuttavia molti aspetti ed opportunità della mediazione civile e commerciale non sono ancora adeguatamente percepiti.. ..ne parliamo il giorno 10 giugno 2020 con il dr. Paolo Capezzuoli  Presidente dell’Istituto Nazionale per la mediazione e responsabile dell’Organismo di mediazione INMEDIAR  nella videoconferenza webinar dal titolo: “ MEDIAZIONE CIVILE E ALTRI SISTEMI NEGOZIALI DI RISOLUZIONE DELLE CONGTROVERSIE, STRUMENTI A DISPOSIZIONE DEGLI AVVOCATI CONTRO LA CRISI DEL SISTEMA GIUSTIZIA. 

L’incontro è il SECONDO dei tre organizzati dal Comune di Cori e da Inmediar  che gestisce lo Sportelo di mediazione civile e commerciale e di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra consumatori ed imprese di telecomunicazioni operativo presso il COMUNE DI  Cori – con organizzazione di Ledmagazine – per approfondire e divulgare le attività dello sportello. 

Pasquale avv.Lattari


Gli ADR in materia di telecomunicazioni ed in materia di consumo un’ opportunità per cittadini, imprese e professionisti.

L’avvento degli ADR (Alternative Dispute Resolution) modelli e procedimenti ed istituti che sostituiscano o integrano il sistema giudiziario tradizionale di soluzione delle controversie  – avvenuto attorno agli anni 70 nel mondo anglosassone –  ha trovato spazio in Italia.

Gli ADR si sono diffusi anche per l’insoddisfazione dei cittadini circa i tempi e l’amministrazione della giustizia tradizionale.  Ma sarebbe riduttivo imputare ciò alla sola finalità di deflazione del carico e della durata della soluzione giudiziaria tradizionale. 
V’è la problematica spesso trascurata della necessità di rendere  maggiormente disponibile ai cittadini, anche sotto il profilo economico, la gestione diretta delle proprie controversie. Non è infatti da trascurare la necessità di semplificare e  di de-formalizzare la “tecnicità” che appartiene al mondo giudiziario.

Oltre alla mediazione civile e commerciale, all’arbitrato si va imponendo gradualmente – anche  ancora poco conosciuta ai più – la materia della  tutela del consumatore. 
Ma le modalità alternative di soluzione delle controversie per il consumatore non si limitano alle problematiche di competenza CoRecom in materia di telecomunicazioni. 
Il Codice del Consumo con le sue  modalità di conciliazione stragiudiziale – peraltro condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria - si estende per es. alle controversie relative ai contratti a distanza conclusi via web – che ormai sono migliaia e preponderanti rispetto ai tradizionali sottoscritti “in presenza” – forieri chiaramente di ampio e crescente contenzioso. 

Contenzioso che si estende anche oltre i confini nazionali (gran parte dei gestori e fornitori dei servizi e contratti via web sono in altri paesi UE) ma che trova comunque possibilità di soluzione stragiudiziale- con gli ODR che con piattaforma europea -  delle controversie. 

E’ materia “nuova” e costituisce sicuramente una prospettiva affascinante anche per gli operatori della giustizia che devono render consulenza ai propri clienti.

Ne parliamo oggi con il dr. Alfonso Calabrese vicepresidente Corecom Emilia Romagna -  formatore e mediatore che ha pubblicato diversi testi scientifici in materia –  nella videoconferenza webinar dal titolo: “il Contenzioso in materia di telecomunicazioni. Una opportunità per cittadini ed imprese di risoluzione rapida ed efficace delle controversie per gestori telefonici.”

L’incontro è il primo di tre organizzati dal Comune di Cori e da Inmediar  che gestisce lo Sportelo di mediazione civile e commerciale e di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra consumatori ed imprese di telecomunicazionioperativo in Cori – con organizzazione di Ledmagazine – per approfondire e divulgare le attività dello sportello. 

Pasquale avv.Lattari