Il curatore speciale del minore: raccomandazioni per avvocati ed il rispetto del superiore interesse del minore

 

Il curatore speciale del minore:  raccomandazioni per avvocati del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ed il rispetto del superiore interesse del minore

 

 

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) a giugno scorso ha emanato particolari raccomandazioni per l’avvocato nominato Curatore Speciale dei minori. 

 

Ciò in coincidenza dell’ entrata in vigore delle norme – contenute nella legge delega n. 206/2021 di riforma del processo civile – che ampliano la possibilità di nomina del curatore speciale del minore. 

E’ stata, infatti, introdotta  la possibilità di una nomina di un curatore speciale per il minore:

- quando il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o quando uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;

- in caso di adozione di provvedimenti di collocamento in comunità o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;

- ove, in corso di giudizio, emerga una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

- ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni. 

Ed “In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato”.

La nomina del curatore speciale del minore riguarderà soprattutto avvocati. Ed il CNF ricorda che il  Curatore speciale del minore nello svolgimento del proprio incarico dovrà sempre rammentare i principi generali di cui all’art. 9 del Codice Deontologico Forense  “Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza”.(1)

E tra questi il CNF evidenzia che: 

-Il Curatore speciale del minore svolge il proprio ruolo nel solo e preminente interesse del minore e dei suoi diritti garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali e quindi con indipendenza dalle parti e dal giudice

-Il Curatore speciale del minore deve curare la propria competenza professionale attraverso l’acquisizione di una formazione, anche multidisciplinare, adeguata e avere un aggiornamento costante nelle materie attinenti al diritto della famiglia, delle persone e dei minori. A ciò dovranno provvedere in primis gli ordini forensi, oltrechè le istituzioni deputate (enti di formazione ed università)

-Il Curatore speciale del minore deve svolgere il proprio incarico con correttezza e lealtà in collaborazione con tutte le parti curando la riservatezza e l’anonimato del proprio assistito e si astiene dal comunicare con ogni mezzo informazioni relative al procedimento.

Le raccomandazioni evidenziano aspetti delle norme deontologiche che sono particolarmente pregnanti nella materia minorile e negli specifici compiti del curatore: 

-gli avvocati debbono essere particolarmente scrupolosi nel dovere di competenza di cui all’art. 14 del CDF, secondo cui “l’avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza”. La Corte costituzionale, precisa sempre in tale ambito e materia come  nei procedimenti minorili i professionisti devono essere “in possesso di competenze adeguate alla particolarità e alla delicatezza della funzione da assolvere” (Corte cost., sentenza n. 178 del 22/06/2004). 

- gli avvocati debbono curare la tempestività degli adempimenti dovuti: il curatore assumerà le informazioni necessarie dalle parti e dai soggetti coinvolti , esaminerà gli atti e i documenti per procedere alla costituzione in giudizio nel preminente interesse del minore e nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa 

- il curatore dovrà curare gli adempimenti personalmente in particolare la partecipazione  all’udienza 

-il curatore nominato  curerà l’ascolto del minore: 

- con modi e termini a lui comprensibili, fornendo allo stesso - anche in relazione all’età e al suo sviluppo psicofisico - le informazioni ritenute più utili a comprendere l’oggetto del procedimento che lo riguarda, il ruolo del curatore  e le decisioni assunte che lo riguardano e che la sua opinione sarà tenuta in debita considerazione ma non necessariamente accolta. 

-in luogo idoneo e con modalità e di comunicazione più adeguate  all'età e alle condizioni psicofisiche del minore. 

 

Le raccomandazioni quindi non fanno altro che ricordare  la disciplina deontologica dovuta in ragione della precipua materia in questione. 

La materia del diritto minorile e di famiglia è attraversata  dal principio del superiore interesse del minoreche - secondo la convenzione Onu  sui diritti dell’infanzia – deve avere carattere preminente in ogni decisione che riguarda il minore e di competenza di tutte le istituzioni (private o pubbliche di assistenza sociale, uffici giudiziari ed amministrativi). 

Tale principio ha pertanto ricadute applicative  anche nelle norme deontologiche per gli avvocati nominati curatori del minore che il CNF ha giustamente evidenziato a tutti gli addetti ai lavori.

Pasquale avv.Lattari





(1) Art. 9 CDF – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza. 

1. L’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza. 

2. L’avvocato, anche al di fuori dell’attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.”