LA GIUSTIZIA RIPARATIVA: completato l’iter parlamentare sullo schema di decreto governativo delegato; resta il varo definitivo del decreto legislativo!!

 



LA GIUSTIZIA RIPARATIVA: completato l’iter parlamentare sullo schema di decreto governativo delegato. Resta il varo definitivo del decreto legislativo!!

 

La Giustizia riparativa sarà legge. !!

 

I poteri al Governo di emanare decreto legislativo – la legge 134 del 2021 prevedeva  delega all’Esecutivo  sulla riforma del processo penale e sulla giustizia riparativa – sono stati esercitati ..e l’iter sta per concludersi nei tempi previsti. (12 mesi dalla pubblicazione della legge 134). 

 

1-In data 4 agosto us il Governo ha approvato lo schema di decreto e lo ha inviato alle camere per i pareri previsti ex lege. 

https://www.sistemapenale.it/it/notizie/riforma-cartabia-processo-penale-sistema-sanzionatorio-giustizia-riparativa-decreto-legislativo-approvato-cdm-via-preliminare

 

2-si è concluso anche l’iter parlamentare previsto:

 

a-Martedì 13 settembre us inSenato la Commissione giustizia ha emanato parere favorevole sullo Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto del Governo n. 414)

https://www.senato.it/3456?shadow_organo=1180002

 

b-Oggi 15 settembre la Camera dei Deputati Commissione Giustizia ha emanato parere favorevole sullo stesso decreto. (vd delibera Commissione Giustizia in bozza non corretta :

https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2022&mese=09&giorno=15&view=filtered_scheda&commissione=02#)

 

E’ pertanto completato l’iter parlamentare; ora occorre ulteriore passaggio in Consiglio dei Ministri – scontato e peraltro previsto in tempi celeri !! – ed il faticoso iter avviato con la legge delega 134 del 2021 avrà compimento con la pubblicazione del testo in GU.

 

Va detto che medesimo iter ha avuto in materia civile lo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche in materia di esecuzione forzata (atto del Governo n. 407)

 

“Tra tutte  le materie ciò che costituisce novità assoluta è la regolamentazione organica della Giustizia riparativa anche in attuazione di direttive dell’Unione europea. In particolare, la legge detta principi e criteri direttivi per introdurre una disciplina organica della giustizia riparativa, con particolare riguardo alla definizione dei programmi, ai criteri di accesso, alle garanzie, alla legittimazione a partecipare, alle modalità di svolgimento dei programmi e alla valutazione dei suoi esiti, nelle diverse fasi del procedimento penale.

Tale istituto si concretizza con specifici programmi, guidati da mediatori esperti ed indipendenti, che mettono in contatto principalmente la vittima del reato e la persona indicata come autore dell’offesa, ma anche qualsiasi altro interessato (familiare della vittima o del presunto autore del reato, rappresentanti di enti e associazioni, servizi sociali, autorità di p.s.). Ciò per giungere ad un esito riparativo, simbolico o materiale, che ricostituisca il rapporto tra le persone coinvolte e l’intera comunità. 

Principi cardini dei programmi: la volontarietà della partecipazione, la libertà del consenso (che può essere ritirato in qualsiasi momento), la gratuità, la riservatezza. 

I programmi sono esperibili non solo in qualunque stato e grado del procedimento, ma anche nella fase esecutiva della pena, o della misura di sicurezza o dopo l’esecuzione delle stesse, nonché a seguito di sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere. 

Il mediatore è cardine del sistema: figura  che deve essere adeguatamente formata (è prevista la frequenza di un corso teorico-pratico e il superamento di una prova finale per il conseguimento del titolo) e dare garanzie di indipendenza ed equiprossimità nei confronti di tutti i partecipanti; al mediatore sono riconosciute le tutele relative al segreto professionale (il mediatore non può quindi essere chiamato a deporre su atti compiuti ed informazioni apprese nel corso dei programmi di giustizia riparativa). 

Centri per la giustizia riparativa istituiti presso ciascun distretto di Corte d’appello erpogano i programmi. 

Sui programmi di giustizia riparativa, l’autorità giudiziaria procedente esercita un’attività di valutazione, fermo restando che il mancato svolgimento del programma, la sua interruzione o il non raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli sulla persona indicata come autore dell’offesa. A tal fine il mediatore redige una relazione finale da inviare all’autorità giudiziaria. (vd atti parlamentari dossier 7 sett.2022)

Finalmente l’Italia regolamenta questa forma e paradigma di giustizia – la normativa internazionale da tempo prevede regolamentazione che è stata fonte di ispirazione ed applicazione in Italia nei vari centri operanti sul territorio - con la quale rende compiuta  “l’offerta di giustizia”.

La giustizia riparativa  conferendo spazio alla vittima, dando ulteriore  occasione di responsabilizzazione al reo, e possibilità di riparazione dell’offesa e dei pregiudizi  – non solo sotto il profilo economico - alla vittima ed alla società costituisce una forma di giustizia complementare e di completamento del “fare giustizia” come sin’ora inteso.

 

I programmi di giustizia riparativa troveranno applicazione giudiziaria negli strumenti  processuali ove già si manifestavano (messa alla prova e esecuzione penale minorile, messa alla prova – ampliata per reati sino a 6 anni dalla riforma! – ma anche nell’esecuzione penale per i proc.ti adulti e nel proc.to penale dinanzi al gdpace) e comunque ma  - anche a prescindere da tali istituti processuali  - in ogni fase e grado del procedimento giudiziario.

 

La normazione sarà ulteriore incentivo non solo all’applicazione processuale ma anche alla diffusione della cultura riparativa che consente l’applicazione di tale paradigma di giustizia anche ad altri ambiti di conflittualità extrapenale (sociale, scolastica etc.).

 

E ciò consentirà di rendere stabili e costanti i programmi di giustizia riparativa lasciati sin’ora  alle applicazioni diffuse sul territorio italiano in più centri ed ambiti sempre ispirati dalla normativa sovranazionale.

Ad iniziare dalla formazione dei mediatori e dalla regolamentazione di tale figura professionale cui saranno dedicate regolamentazioni in decreto del Ministero della Giustizia.

 

Da aspettarsi un fiorire di iniziative divulgative che renderanno "giustezza" a tale giustizia umanistica e dell'incontro di tante esigenze, diritti interessi sin'ora non adeguamente valutati.

 

Pasquale Lattari