Per minori e famiglia imminente entrata in vigore di disposizioni legislative

                                                      


Per minori e famiglia imminente entrata in vigore di disposizioni legislative

La legge delega  n. 206 del 2021, n. 206 (in Gazz. Uff., 9 dicembre 2021, n. 292)[1]  di riforma anche dei procedimenti in materia di persone e famiglia  – in attesa dei decreti legislativi - contiene delle norme che entrano in vigore il prossimo 22 giugno 2022. [2] 

Ed esse  sono di rilevanza per la tutela del minore e dei suoi diritti in frangenti di criticità e riguardano:  

- le modifiche (co. 27 art.1 lex 206)   all'articolo 403 del codice civile “ intervento della pubblica autorità a favore del minore” che regolamenta e permette l’allontanamento coatto del minore dalla famiglia - in sostanza il cd collocamento in luogo sicuro solitamente comunità - in caso di grave pericolo per la sua incolumità, per violenze fisiche, maltrattamenti, abusi ed abbandono. 

- la  previsione di un risarcimento del danno -  a carico del genitore che è inadempiente o viola i provv.ti del giudice – anche con individuazione di  somma  per ciascun giorno di inadempienza. Incentivante per i genitori  a  seguire percorsi di sostegno e recupero della genitorialità. 

la   ridefinizione della competenza - tra tribunale ordinario e tribunale dei minorenni - in materia di minori e responsabilità genitoriale in pendenza di proc.ti di separazione e divorzio la cui sovrapposizione destava non poche problematiche e disorientamento nei destinatari.

 - la previsione di competenza esclusiva attribuita al Tribunale per i minorenni relativamente  al procedimento ex art. 709 ter cpc (soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni). E ciò anche quando è pendente – o venga   nstaurato successivamente -  tra le parti un procedimento suindicato dinanzi al Tribunale ordinario.  

- nuove previsioni per la nomina di un curatore speciale ex art. 78 cpc per il minore (richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro, adozione del collocamento in comunità o in caso di affidamento del minore ai sensi legge adozione, situazione di pregiudizio per il minore in corso di giudizio tra i genitori, richiesta del minore maggio di 14 anni, nomina d'Ufficio in caso di inadeguatezza dei genitori a rappresentare interessi del minore) 

- nuove previsioni per la revoca del curatore ex art. 80 cpc per il minore.

Per approfondimenti si vedano articoli pubblicati su Focus diritto: 

https://www.focusdiritto.it/2022/05/09/per-minori-e-famiglia-disposizioni-legislative-di-imminente-entrata-in-vigore/

https://www.focusdiritto.it/2022/05/10/per-minori-e-famiglia-disposizioni-legislative-di-imminente-entrata-in-vigore-2/


Pasquale avv.Lattar



[1] - Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata

[2] 37. Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.


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Pubblicato il 2° libro della collana "PERCORSI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA" dal titolo: "La giustizia riparativa Tra principi normativi, legge n. 134 del 2021 ed esperienza concreta." - Key editore

 


E' edito da qualche giorno il 2° libro della collana della Key editore "PERCORSI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA"  dal titolo:

LA GIUSTIZIA RIPARATIVA Tra principi normativi, legge n. 134 del 2021 ed esperienza concreta

                                                 https://www.keyeditore.it/libri/la-giustizia-riparativa-2/


Ecco l'introduzione: 


s.t.D. 


uno spunto per pensare a ciò che facciamo” 

Hannah  Arendt


Si tratta di rendere giustizia alla vittima, non di giustiziare l’aggressore.” 

Papa Francesco


INTRODUZIONE


Il testo fa parte della collana “PERCORSI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA” e segue il primo: "La giustizia riparativa una giustizia “umanistica”. Una cultura dell’“incontro” per ogni conflitto"  edito nel 2021.

L’occasione del secondo testo della collana della Key  è la sempre più vasta diffusione delle attività che rientrano ed attuano il nuovo paradigma di giustizia – appunto riparativa - che si va sempre più ampliando; in particolare in questo contingente periodo.

La riforma della Giustizia che si va concretizzando – per il processo penale e civile – sostenuta dal Ministro Marta Cartabia ha attivato numerose riflessioni; e la giustizia riparativa prevista dalla legge 134 del 2021 (vd art. 1 co.18) è l’aspetto che desta più curiosità.

La legge 134 del 2021 ha delegato ai decreti l’elaborazione di una disciplina organica della giustizia riparativa mettendo a sistema le esperienze di giustizia riparativa avviate in Italia dai principi delle fonti europee e internazionali.1

Ma – nonostante ciò - la giustizia riparativa è - per gran parte della cittadinanza ed anche per tanta parte di operatori del diritto - un’illustre sconosciuta.

Il testo intende coniugare – con intento divulgativo ed esemplificativo - i due aspetti evidenziati nel titolo: i principi e la realtà esperienziale:

- i principi della giustizia riparativa e gli oggetti delegati della legge 134 di disciplina organica si fondano sui concetti basilari elaborati dalla normativa internazionale ed europea che proprio tali decreti sono chiamati a rispettare (parte prima);

l’esperienza concreta degli autori operatori - a vario titolo - di giustizia riparativa nel Centro di Giustizia Riparativa presso il Consultorio familiare della Diocesi di Latina - che dal 2006 effettua mediazione penale minorile su invio delle autorità giudiziarie minorili e dal 2016 la mediazione per adulti nel proc.to di messa alla prova ex legge 67 del 2014 in collaborazione con gli uffici USSM ed ULEPE e di Giustizia di Prossimità del Ministero della Giustizia operanti nel territorio - evidenzia gli snodi essenziali – in particolare della mediazione penale (parte II) strumento principe di giustizia riparativa - compiendone un analisi concreta ed operativa.

Rileggere la legge 134 è stata occasione per guardare sé stessi ed il proprio ruolo e l’attività che si svolge nei Centri di Giustizia Riparativa... “come direbbe l’Hannah Arendt del Prologo di Vita activa, uno spunto per “pensare a ciò che facciamo”; uno spunto che offriamo anche a chi avrà la pazienza di percorrere questo tratto di strada con noi.”2

Pasquale Lattari




1°Rapporto Nazionale sulla mediazione penale. Quaderni sull’Osservatorio sulla devianza minorile in Europa. Roma 2012. Ivi si veda I. Mastropasqua Oltre la mediazione penale minorile in Italia: riflessioni e prospettive. All’epoca esistevano 20 centri per la mediazione penale minorile in Italia. Tra questi e sin dal 2006 è inseritol’ufficio "In mediazione di conciliazione e riparazione in ambito minorile della Provincia di Latina" attivo presso il Consultorio familiare Diocesano di Latina ed istituito con protocollo di intesa con il Ministero della Giustizia - Dipartimento giustizia Minorile CGM di Roma, Provincia di Latina e Comune di Latina del 2006. Da tale anno effettua la mediazione penale minorile - primo nel Lazio - per tutti i casi inviati dal Tribunale per i Minorenni, in collaborazione con l’USSM sede Latina, della provincia di Latina. Dal 2017 è ivi attivo l’“Ufficio di mediazione penale e giustizia riparativa di Latina” per adulti ex lege 67 del 2014 istituito con un protocollo d’intesa con il Tribunale di Latina e l’UEPE di Latina Ministero della Giustizia. (https://www.ordineavvocatilatina.it/messa-alla-prova-e- procedimento-penale-atti-approvati) L’Ufficio si è reso affidatario – dal 2018 al 2022 - progetto “percorsi di mediazione penale” del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero Giustizia ed effettua la mediazione penale prevista nel procedimento di messa alla prova ex lege 67/2014 per gli invii ricevuti dall’UEPE di Latina. Ed il Consultorio gestisce il “Centro di giustizia riparativa e mediazione penale minorile della Regione Lazio” che effettua la mediazione penale per tutti i casi del Tribunale per i Minorenni di Roma e riguardante quindi l’intero territorio regionale. L’esperienza pluriennale acquisita nella giustizia riparativa ha consentito all’Associazione per la famiglia Onlus di essere capofila – di un ATS (associazione temporanea di scopo) - di cui fanno parte anche in medias res, ismes e istituto don calabria - che si è resa assegnataria e gestirà il servizio. L’attività e la specificità nella giustizia riparativa si è orientata anche in altri ambiti di conflittualità (familiare, scolastico, sociale). Ora i centri operativi in Italia sono numerosi - si veda sito www.giustizia.it – e cospicue le attività di formazione sulla giustizia riparativa in numerose Università ed Enti di formazione.

M. Cartabia L. Violante Giustizia e Mito Con Edipo Antigone e Creonte Bologna 2018 pag. 11.


DESMOND TUTU e l'UBUNTU...e la Commissione per la verità e la riconciliazione in Sud africa

 
In Sud Africa nel 1995 fu istituita - per  volontà di Tutu e di Mandela con l'apporto di giuristi del calibro di Albie Sachs (in un attentato aveva perso un braccio!!)  -   la Commissione per la verità e la riconciliazione con il fine di eliminare la spirale di odio e violenza generata dall’Apartheid ed aprire la strada alla convivenza pacifica: la giustizia riparatrice o riparativa applicata ai reati individuali ed ai conflitti sociali fondati sulla discriminazione razziale. 

Il fondamento è l’Ubuntu.  Desmond TUTU nel suo libro “non c'è futuro senza perdono”,  definisce l'UBUNTU  una parola fondamentale della visione africana del mondo: la persona “è” attraverso le altre persone.. ed in quanto essere umano parte di una cerchia di persone che si riconoscono reciprocamente. 
E tutti si sentono collettivamente offesi quando altri esseri vengono offesi, degradati, sminuiti, violati!!

"In Sudafrica esiste una parola molto bella che esprime questo concetto, ed è Ubuntu.  Non esiste un sinonimo nelle lingue occidentali, vi è racchiuso qualcosa che ha a che fare con l'essenza intima dell'uomo. Quando un nero africano vuole lodare una persona afferma che quella persona ha Ubuntu. Significa che la considera una persona generosa accogliente e benevola sollecita compassionevole. Una persona che ha occhi aperti e disponibili verso gli altri, riconosce agli altri il loro valore, non si sente minacciato il fatto che gli altri siano buoni e bravi, perché ha una giusta stima di sé che le deriva dalla coscienza di appartenere a un insieme più vasto, e quindi si sente sminuita quando gli altri vengono sminuiti, umiliato quando gli altri vengono umiliati torturati oppressi o addirittura uccisi .Una persona - scrive Tutu - è tale attraverso altre persone o almeno questo vale la concezione dell' Ubuntu; e vale altrettanto nella visione della giustizia riparativa in ragione del suo interesse non per la pena da comminare ma per le relazioni da ricostruire.
Qui riposa il senso della giustizia riparativa: in un ascolto immaginativo, nel quale l'attenzione assume la forma della responsabilità... e sappiamo anche che il fine non è quello della riconciliazione a tutti i costi, ma è piuttosto quello di una ricomposizione, che allude alla costruzione di un equilibrio per quanto fragile e bisognoso di cure continue. 




Fare giustizia in una situazione pluriennale e sociale di discriminazione e di plurimi e gravi reati  è  un processo che  anziché retribuire il colpevoli per i reati commessi  mira a risanare le ferite, correggere gli squilibri, ricomporre le fratture, riabilitare le vittime ed i colpevoli. 

Il procedimento giudiziario si avviava con il riconoscimento della colpa da parte del reo che dava luogo all’amnistia cui seguivano misure di riparazione a favore delle vittime. Il riconoscimento avveniva spontaneamente e pubblicamente dinanzi alla Commissione: ciò costituiva "alleggerimento" per colpevoli ma anche della "ragione" per sofferenza della vittima. Amnistia ed esonero da pena non comportavano oblio ma memoria ed elaborazione del male commesso. 

Le misure di riparazione per i pregiudizi inflitti alle vittime erano assunte dallo Stato e dalla collettività interessata alla riconciliazione e non consistevano in risarcimento del danno - insufficiente a riparare il dolore – ma in borse di studio a favore dei figli delle vittime, programmi di formazione professionale. 
Si mirava alla catarsi sociale: una generale disponibilità al perdono...in nome della concordia sociale.

E come la giustizia riparativa in qualunque ambito applicata aspira a ricostruire relazioni infrante tra le persone per provare a consentire loro di progettare nuove ipotesi di futuro fondate su una ritrovata fiducia ..così anche la Commissione per la verità e la riconciliazione africana - quale manifestazione più alta di questo modello -  ha voluto indicare una strada per il superamento di un passato tragico verso un futuro diverso verso un cambiamento politico e sociale.

E sappiamo come è andata l'applicazione della Giustizia Riparativa ad opera della Commissione per la Verità e la Riconciliazione:  ora il Sud Africa è un paese libero e democratico!!

Pasquale Lattari

Le manifestazioni della Giustizia. (PARTE VII de: La giustizia: contenuti, simboli manifestazioni e volti).

  

                                    (Allegoria ed Effetti del Buono e del Cattivo Governo Particolari della Giustizia Ambrogio Lorenzetti 1338-1339 Palazzo Pubblico di Siena) .


Le manifestazioni della Giustizia. (PARTE VII de: La giustizia: contenuti, simboli manifestazioni e volti).

La giustizia è un concetto inafferrabile, ineffabile, inattingibile sul piano concettuale.[1]

“Perché la Giustizia non è tanto un’idea che si colloca fuori di noi ma “un’esigenza che postula un’esperienza personale: l’esperienza, per l’appunto della giustizia o, meglio, dell’aspirazione alla giustizia che nasce dall’esperienza dell’ingiustizia e dal dolore che ne deriva…il senso della giustizia nasce paradossalmente da un’ingiustizia subita da Noi o da chi ci è caro e che consideriamo parte di Noi. Ed è lì nell’ingiustizia subita che mette le sue radici la regola aurea di matrice biblica (Mt7,12) del non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, “la formula più embrionale della percezione della giustizia o dell’ingiustizia” da cui si sviluppa “quella poderosa costruzione della giustizia che pervade ogni aspetto dell’esistenza e si prolunga nelle diverse espressioni del diritto.” (Martini Zagrebelsky La domanda di giustizia 2003)” [2]

Già Eraclito infatti affermava: “Se non ci fosse l’INGIUSTIZIA della GIUSTIZIA non si conoscerebbe neppure il nome”

La difficoltà di definire che cosa è la giustizia non ne oscura il senso ed il fondamento. Anzi.!!..  la Giustizia si concretizza ai nostri occhi e nella vita sociale in diverse manifestazioni che - sin dall’antichità (nel particolare in alto del Lorenzetti Sulla bilancia della Giustizia: i due angeli amministrano i due rami della giustizia secondo Aristotele  "distributiva" (a sinistra) e "commutativa" (a destra). L'angelo a sx  decapita un uomo e ne incorona un altro: l'angelo a dx  consegna ai mercanti strumenti di misura nel commerciolo- sono state classificate variamente: 


a - giustizia distributiva: è l’equa distribuzione o ripartizione delle risorse comuni e dei vantaggi tra le persone indispensabili ad una vita dignitosa. (vd immagine Lorenzetti la parte dx l'Angelo premia e distribuisce)  

I criteri di ripartizione e distribuzione variano in ragione dei riferimenti etici e principi giuridici. Nel nostro Ordinamento la visione della giustizia distributiva[3] ha molto a che fare con l’impegno dello Stato e dei suoi organi - riposa nella Costituzione art. 3 co.2  - di attuare il principio di eguaglianza sostanziale di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori...”. 


b - giustizia cd primaria: regola le relazioni tra persone e nella società,  protegge una serie di valori fondamentali per la persona condivisi, accettati e riconosciuti.  Il diritto primariamente deve regolare e determinare ciò che è lecito e ciò che non lo è: “un diritto che non divide il lecito dall’illecito sarebbe una contraddizione della sua stessa natura. Non sapremmo nemmeno immaginarlo. Il diritto abbraccia comprende e giustifica qualcosa per escludere qualche altra cosa.”[4]  


c - giustizia cd secondaria o giudiziaria: si attiva quando c’è la trasgressione,  e quindi reagisce all’ingiustizia. 




La giustizia giudiziaria – in particolare quella penale – può avere ulteriori specificazioni: 


-la giustizia retributiva: al male commesso si applica in proporzione il male della pena, il meccanismo giudiziario retribuisce il male commesso dal reo con il male della pena (cd raddoppio del male) ed al bene il bene del premio o del vantaggio. Il meccanismo – con tutti i dovuti distinguo – mima la logica tipica del taglione o della vendetta[5] - è la forma più evidente di giustizia.[6]



-la giustizia rieducativa: la nostra Costituzione prevede all’art. 27 che la pena deve tendere alla rieducazione, al recupero personale e sociale del condannato. E tuttavia nonostante le inadempienze e le lacune[7] e, soprattutto, la cultura securitaria (pene severe per chi commette un reato che deve esse escluso dalla società allontanato e recluso) la finalità di recupero e riabilitazione e risocializzazione del reo è perseguita e porta cospicui risultati.


-la giustizia riparativa (restorative justice) cerca - con la partecipazione diretta delle parti in particolare della vittima - di riparare le conseguenze del reato i pregiudizi ed i danni generati alle persone, al rapporto personale o sociale coinvolto.

Affrontando il reato da una prospettiva nuova – il reato non è solo violazione della norma penale a cui va applicata la pena prevista ma è anche evento che lede i legami personali e sociali da ricucire – da qualche decennio si è diffusa con diverse modalità (la principale è la mediazione penale) ed all’interno di recenti istituti processuali (in corso del giudizio o dopo la sua conclusione). 

I servizi di giustizia riparativa si fondano su alcuni aspetti fondamentali:

-       - si attivano solo se sono nell’interesse della vittima che ha avuto previamente complete informazioni 

-     - il reo ha riconosciuto i fatti essenziali  [8]: è necessario che la giustizia al riguardo deve aver detto una cd parola certa sui fatti!!

-     - il procedimento è volontario e riservato  dinanzi ad un terzo imparziale – un mediatore – ed al di fuori delle aule processuali. 


Le finalità sono identiche al sistema penale classico:  la prevenzione dei reati e la promozione della sicurezza sociale, la riaffermazione della validità dei precetti penali, il ristabilimento delle regole violate, il recupero del reo.


Il nostro sistema di Giustizia  composto dagli istituti e strumenti della giustizia retributiva – fondamentale ed insostituibile – a cui si collegano quelli essenziali della giustizia rieducativa del reo affiancate dai recenti istituti della giustizia riparativa – che riconoscono e promuovono i diritti della vittima  -  “fornisce un nuovo modo di ripensare la giustizia[9]  con prospettive poliedriche nuove che affrontano i molteplici aspetti relazionali ed umani, sociali ed individuali collegati al reato.


(della giustizia riparativa ci occuperemo espressamente nelle prossime puntate e parti)


Pasquale avv.Lattari

 



[1] M.Cartabia A.Ceretti un'altra storia inizia qui 2020 pg.66

[2] .Cartabia A.Ceretti un'altra storia inizia qui 2020 pg.67-68

[3] Cfr J. Rawls Una teoria della giustizia 2008:la Giustizia distributiva si fonda sulla “fraternità democratica” basata sull’idea di reciprocità e solidarietà derivante dalla comune cittadinanza.

[4] G. Zagrebelsky La virtù del dubbio 2007 pg.97.  Inoltre “un nucleo minimo di diritto forte, spesso presidiato dalla sanzione penale, non può non esistere.” pg. 50. 

 

[5] I riferimenti storici da cui peraltro deriva la denominazione sono: legge del taglione di Hammurabi, poi dell’Occhio per occhio ebraica – Levitico XXIV 17-20; Esodo XXI 23-25; Deuteronomio XIX 21; la legge delle XII tavole Romana.

[6] Anche alla violazione della norma civile si applica il medesimo meccanismo “retributivo” con una sanzione (civile) così come all’adempiente si applica un vantaggio o ricompensa. Ed in tali casi vi sono forme diverse di intervento rispetto allo squilibrio provocato con la violazione: per esempio gli obblighi civili di reintegrazione o di restituzione o di risarcimento civile. 

[7] Si vedano le numerose condanne dell’Italia da parte della Corte Europea dei diritti dell’Uomo in materia di carceri e regime carcerario

[8] Vd articolo 12 Direttiva 2012/29/UE

[9] P.Ziccone Verso Ninive conversazioni su pena, speranza, giustizia riparativa con il Cardinale MMZuppi 2021 pg. 62

LA BENDA DELLA GIUSTIZIA (PARTE SESTA de: La giustizia: contenuti, simboli manifestazioni e volti)

 

                                                                                                                                 S. Botticelli La primavera (1482) - Galleria degli Uffizi - Firenze
LA BENDA DELLA GIUSTIZIA (PARTE SESTA de: La giustizia: contenuti, simboli manifestazioni e volti).[1]

 

La Donna/ Giustizia è raffigurata anche con la Benda sugli occhi. 

La benda è simbolo ex sé equivoco: 

-la Donna giustizia è bendata così non guarda nessuno ed è equanime ed imparziale nei suoi giudizi....e - al contempo 

- la Donna Giustizia è bendata al pari di Cupido o della Dea Fortuna ed i suoi verdetti sono fortuiti e gli esiti casuali ed irrazionali. 

                                                                        S. Botticelli La primavera (1482) (Particolare)  - Galleria degli Uffizi - Firenze
La Benda è simbolo relativamente recente.

La benda sugli occhi della Giustizia solo nel 1494…compare per la prima volta raffigurata nelle incisioni di  A. Durer che accompagnavano un testo di Sebastian Brant (1457-1521) Narrenschiff (la nave dei folli) che narra di un  Viaggio immaginario verso il paese della Follia in cui evidenziava vizi e umane debolezze;  tra queste quelle dei giudici..e la Giustizia è raffigurata con tutti i simboli tradizionali (spada, bilancia) ma con una benda che un folle (berretto a sonagli) gli pone.

                                                                                                                                      A. Durer Allegoria della Giustizia Bendata  Incisione (1493)


Anche se minoritaria la Giustizia bendata – peraltro l’Autore negli stessi anni la raffigurò con occhi grandi e sopra la media - tuttavia, sia  l’immagine che  il simbolo,  ebbe immediato successo. 


                                                                                                                                                A .Duhrer il sole della giustizia incisione 1499

Il primo approccio fu chiaramente di valenza negativa: non poteva non contrastare con la necessità che ha la giustizia di vedere bene ed attentamente.

L’occhio e la vista poi da sempre simboleggia la divinità che tutto vede  ed alla giustizia - suo attributo principale - non può mancare.[2]

In particolare la vista simbolo di conoscenza non può mancare ai giudici che devono avere la capacità di osservare e vedere strumento essenziale del giudicare.  

Tutte  le visioni della giustizia si fondano sulla imparzialità del giudice: dalle antiche allegorie in cui i  giudici sono raffigurati senza mani per impedirgli di ricevere doni di corruzione,  per passare alla tradizione giudaica  ( Esodo 23 1-9 e Proverbi 28.21) ed a quella cristiana  il giudice non deve considerare altro se non la verità dei fatti (S Tommaso Summa Theol. 109, 3.2.2 ). 

La benda che impedisce la visione e che stigmatizza la cecità della giustizia umana però poteva attrarre anche la significanza simbolica dell’imparzialità e della giustizia che non deve guardare in faccia a nessuno. E così il simbolo della benda ha assunto duplici – anzi opposti - significati.


L’ immagine ed il simbolo della benda attiva suggestioni ed emozioni positive  e tranquillizzanti

La benda è simbolo di uguaglianza.

La legge è uguale per tutti si legge alle spalle dei giudici nei tribunali italiani: è il sunto del principio di uguaglianza:  Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” (art. 3 Costituzione )

 

La benda impedisce di fare distinzioni di trattamento: la giustizia è imparziale e non fa distinzione tra cittadini: a tutti - a prescindere dal censo e dallo status - si applica la stessa legge e lo stesso rito:  la benda è simbolo di giustezza della giustizia…è simbolo della giustizia giusta.

 

La benda è simbolo di imparzialità

La benda preserva anche la giustizia dalle richieste e dalle tentazioni di corruzione e di parzialità che giungono da sempre dagli attori e dagli uomini di giustizia..una giustizia quindi terza rispetto alle pretese di chi si rivolge a Lei. 

Al simbolo può far riferimento il  nostro “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge (art.25 Cost.ne)”: nessuno può scegliersi il giudice che è incaricato per quella specifica controversia secondo criteri legali e previsti ex ante. Ed in caso di motivi che minano l’imparzialità il giudice è tenuto ad astenersi e le parti possono contestarne l’imparzialità ricusandolo con meccanismi che ne consentono la sostituzione.


                                                                                                                      J.E Fraser Contemplazione della Giustizia (statua dinanzi Suprema Corte Washington)

 

-La benda è simbolo di legalità: Nessuno può essere giudicato se non per un fatto che la legge prevede come reato prima che il fatto sia commesso e nessuno può esser privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge. (art. 25 cost.ne)

 

                                                                                        Francobollo che raffigura immagine della statua di EJ Fraser (da cui si evidenzia la benda sugli occhi della giustizia)


 

L’ immagine ed il simbolo della benda  ha significati negativi ed inquietanti.

 

-La benda è simbolo di cecità, di parzialità o di superficialità.

La Giustizia bendata non vede adeguatamente e non giudica con imparzialità. La parzialità del giudice è da sempre una preoccupazione collettiva ed afferisce alla significanza della  parzialità indotta dalla corruzione o dalla partigianeria di comodo ma anche derivante dalla mancanza di cura e di attenzione da parte dei magistrati o anche all’impreparazione o sciatteria. 

                                                                                                                                           De Damhauouder La giustizia bendata xilografia 1554



Anche l’immagine della benda simbolo di imparzialità è stata stigmatizzata e resa ridicola: la Giustizia è raffigurata come un giano bifronte (Vd sopra) …o con un fattezze che eludono la finalità della benda…(sotto)


                                                                                                                                      W.Hogarth Paolo davanti a Felice incisione Museum of London 1751

 

-La benda è simbolo di mancanza di trasparenza e di  verificabilità del funzionamento.

La benda impedisce anche di vedere all’interno del mondo della giustizia, proibisce la visione di ciò che c’è sotto la benda.

“Io vidi una donna bellissima, con gli occhi bendati ritta sui gradini di un tempio marmoreo. Una gran folla le passava dinanzi, alzando al suo volto il volgo implorante. 

Nella sinistra impugnava una spada, colpendo ora un bimbo, ora un operaio ora una donna che tentava di ritrarsi, ora un folle. Nella destra teneva una bilancia; nella bilancia venivano gettate monete d’oro da coloro che schivavano i colpi di spada. Un uomo in toga nera lesse da un manoscritto: “non guarda in faccia a nessuno” Poi un giovane col berretto rosso balzò al suo fianco e le strappò la benda. Ed ecco, le ciglia eran tutte corrose sulle palpebre marce; le pupille bruciate da un muco latteo; la follia di un’anima morente le era scritta sul volto. Ma la folla vide perché portava la benda.” (Edgar LEE master Antologia di Spoon river). 

Il simbolo dell’immagine iconografica della giustizia come donna bendata proprio per un’esperienza negativa  dell’autore  viene interpretata ed “alterata” completamente: da avvocato difese un giovane accusato di simpatie anarchiche e condannato a morte insieme ad altri 7 a conclusione delle manifestazioni di protesta - nell’America del 1886 - per la giornata lavorativa di 8 ore che lasciò come retaggio la festa del primo maggio ma anche l’idea che quei ragazzi fossero vittime di una vendetta di classe più che rei che meritassero tale pena.   

 

La complessità delle strutture giudiziarie rendono farraginoso il funzionamento dei meccanismi giudiziari che hanno necessità di continua manutenzione e verifica. E l’errore oltrechè umano è insito nel funzionamento di strutture complesse come quello della Giustizia. (si pensi alla struttura della Polizia giudiziaria ed a tutti i numerosi agenti ed operatori che vi sovraintendono, alle strutture burocratiche delle procure e dei Tribunali in tutte le diverse e distinte artiolazioni….). E tuttavia   oltre agli errori giudiziari, alla ingiusta detenzione…alle conseguenze derivanti dalla stigmatizzazione dei presunti colpevoli…(foto degli indagati, conferenze stampa sugli arresti e sulle indagini…) si pensi ai pregiudizi derivanti dalla disfunzionalità delle strutture,  al sovraffollamento delle carceri…etc…. 

 

-La benda impedisce di guardare la complessità della realtà: la giustizia guarda alla legge ed ai ruoli processuali e non alle persone ed al loro status.

La benda impedisce alla giustizia di vedere oltre la legge, la pena ed i ruoli processuali. 

E difficilmente – ma qui è la complessità del giudicare ex sé e non tanto una negatività! - la sentenza definisce la questione…che resta irrisolta anzi spesso acuisce i contrasti: a ciò si aggiunga che è considerata  ingiusta la sentenza anche quando non corrisponde alle proprie tesi, alle proprie aspettative o anche ai propri “desiderata”).

 

Il giudice astrae la situazione concreta delle persone per inquadrare i fatti e riportarli alle norme da applicare (dal fatto alla fattispecie giuridica per applicare la pena)  oppure inquadra le posizioni in ruoli processuali (reo, parte offesa etc..). 

Il giudice non può dare spazio alla ricchezza della vita delle persone coinvolte nel processo (con i loro status, emozioni sentimenti etc…toccati dal reato o dall’ingiustizia) né può pretendere di inquadrarle in ruoli processuali.

 

La Giustizia non da spazio né vede lo status delle parti ne analizza solo i risvolti giuridici e legalistici né da spazio a ciò che il diritto non può contenere: l’umanità e la relazionalità delle parti, i loro valori, sentimenti ed  emozioni. Ma da qualche decennio a ciò si dedica la giustizia riparativa.

 

Pasquale avv.Lattari

 



[1] Il titolo - riassume i contenuti di  diversi incontri e seminari recenti – verrà sviluppato in diverse e successive parti.  Per i riferimenti bibliografici  oltre a quelli citati in P.Lattari La giustizia riparativa Una giustizia umanistica e dell’incontro Milano 2021 il recente G Zagrebelsky La giustizia come professione Torino 2021 pg 57 e segg.ti, nonché A.Prosperi Giustizia Bendata Percorsi storici di un'immagine Torino 2008; F.Alatihttp://www.artearti.net/magazine/articolo/lantica-triade-simbolica-della-giustizia-la-benda-1-2/

 

[2] Nelle citate Quaestiones de iuris subtilitatibus del XII secolo nell’Exordium si fa riferimento al Templum iustitiae ed alla Giustizia con occhi come stelle dallo sguardo ardente; per S. Agostino gli occhi sono lo strumento principe della conoscenza presupposto del giudizio (confessioni I,X 35-54).