La giustizia riparativa nel procedimento di messa alla prova ex legge 67 del 2014 - webinar 18 dicembre 2020


L'INTERVENTO AD OGGETTO


La giustizia riparativa: caratteristiche e finalità. Le norme italiane rilevanti.



 INIZIERA' CON LE 


DEFINIZIONI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA : 

 

Raccomandazione CM/Rec(2018)8 del Comitato dei ministri agli Stati membri  sulla giustizia riparativa in materia penale

Per giustizia riparativa si intende “qualsiasi procedimento che consente a chi è stato offeso (harmed) dal reato (crime) e a chi è responsabile di tale offesa (harm), se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni sorte con il reato (offense) mediante l’aiuto di un terzo imparziale appositamente formato (facilitator).”

 

Direttiva 29/2012 UE che istituisce “norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato

«“giustizia riparativa”: qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale». [1]

Colui che è definito il padre della giustizia riparativa così la definisce: 

“La giustizia riparativa può essere vista come un modello di giustizia che coinvolge la vittima il reo e la comunità nella ricerca di una soluzione che promuova la riparazione, la riconciliazione e il senso di sicurezza collettivo.”[2]

 

“La giustizia riparativa è un processo volto a coinvolgere, il più possibile, coloro che sono stati interessati da uno specifico illecito per individuare ed affrontare collettivamente le conseguenze dannose, i bisogni e le obbligazioni al fine di promuovere la riconciliazione e di ripristinare, per quanto possibile, l’ordine delle cose”[3]


E POI...CONTINUERA'  CON LE CARATTERISTICHE DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA RISULTANTI DALLE NORME DEL NOSTRO ORDINAMENTO CHE  LA APPLICANO ... 


[1] Tavolo 13 – Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime Allegato 3 

[2] Howard Zehr  Changing lenses. A new focus on crime and justice Herald press Scottsdale 1990 pg 181

[3] HZehr – A gohar The little book of restorative justice pg. 40 

Tutela del minore ed omogenitorialità: sul diritto delle persone della coppia omosessuale ad essere riconosciuti come genitori - in caso di procreazione medicalmente assistita(PMA) - si è pronunciata la Consulta.


Tutela del minore ed omogenitorialità[1].Sul  il diritto delle persone della coppia omosessuale ad essere riconosciuti come genitori - in caso di procreazione medicalmente assistita(PMA)  - si è  pronunciata  la Consulta.

Il fatto.


Due donne unite civilmente hanno – con il consenso dell’altra – avviato fecondazione medicalmente assistita all’estero dalla quale è nato un bambino (alla madre biologica) con il consenso dell’altra donna (definita dalla giurisprudenza madre cd  intenzionale) e  chiedevano all’Ufficiale di stato civile di indicare il minore come figlio di entrambe e non della sola partoriente. Al rifiuto dell’Ufficiale di Stato civile è seguito giudizio civile  per rettifica stato di nascita. 


Il giudice ha sollevato la questione di costituzionalità perché le norme italiane applicabili[2]  sarebbero contrarie ai  diritti inviolabili della persona - il diritto alla genitorialità e il diritto alla procreazione nell’ambito di una unione civile legalmente riconosciuta nell’ordinamento italiano – e  discriminerebbe i cittadini per il loro orientamento sessuale ed in considerazione delle condizioni patrimoniali in cui versano le coppie; introdurrebbe, anche avuto riguardo al panorama della legislazione europea, un irragionevole divieto basato su discriminazioni per mere ragioni legate all’orientamento sessuale dei componenti la coppia.



La Consulta con sentenza n. 230 del  4 novembre 2020
  ha dichiarato inammissibile la questione.

E diverse sono le questioni  affrontate  fonte di spunti di riflessione – non solo giuridica – riguardanti sia i diritti alla genitorialità da parte della coppia che dal lato dell’interesse del  minore: 

 

la legge n. 76 del 2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.”  – pur riconoscendo la dignità sociale e giuridica delle coppie formate da persone dello stesso sesso – non consente  la filiazione, sia adottiva che per fecondazione assistita, in loro favore, in quanto «[d]al rinvio che il comma 20 dell’art. 1 di detta legge opera alle disposizioni sul matrimonio (cosiddetta clausola di salvaguardia) restano, infatti, escluse, perché non richiamate, quelle, appunto, che regolano la paternità, la maternità e l’adozione legittimante». (sentenza consulta n. 237 del 2019) 

 

- la scelta, operata dopo un ampio dibattito dal legislatore del 2016 – quella, cioè, di non riferire le norme relative al rapporto di filiazione alle coppie dello stesso sesso, cui è pur riconosciuta la piena dignità di una «vita familiare» – sottende l’idea, «non […] arbitraria o irrazionale», che «una famiglia ad instar naturae – due genitori, di sesso diverso, entrambi viventi e in età potenzialmente fertile – rappresenti, in linea di principio, il “luogo” più idoneo per accogliere e crescere il nuovo nato» (sentenza n. 221 del 2019).

E tale scelta non viola gli artt. 2[3] e 30[4] Cost., per i profili evidenziati dal giudice a quo, perché l’aspirazione della madre intenzionale ad essere genitore non assurge a livello di diritto fondamentale della persona nei sensi di cui al citato art. 2 Cost.(sentenza 230 del 2020)

- l’art. 30 Cost. «non pone una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presenza di figli» e «[l]a libertà e volontarietà dell’atto che consente di diventare genitori […] non implica che […] possa esplicarsi senza limiti» (sentenza n. 162 del 2014). E ciò poiché deve essere bilanciata, tale libertà, «con altri interessi costituzionalmente protetti: […] particolarmente quando si discuta della scelta di ricorrere a tecniche di PMA, le quali, alterando le dinamiche naturalistiche del processo di generazione degli individui, aprono scenari affatto innovativi rispetto ai paradigmi della genitorialità e della famiglia storicamente radicati nella cultura sociale, attorno ai quali è evidentemente costruita la disciplina degli artt. 29, 30 e 31 Cost., suscitando inevitabilmente, con ciò, delicati interrogativi di ordine etico» (sentenza n. 221del 2019). (sentenza 230 del 2020)

 

- vige, in Italia,  per le persone dello stesso sesso, il divieto di ricorso a tale tecnica riproduttiva (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 3 aprile 2020, n. 7668) e   «[l]’esclusione dalla Procreazione Medicalmente Assistita delle coppie formate da due donne non è […] fonte di alcuna distonia e neppure di una discriminazione basata sull’orientamento sessuale» ( sentenza n. 221 del 2019, Corte Costituzionale)

 

- è pur vero che la giurisprudenza, (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze 15 giugno 2017, n. 14878 e 30 settembre 2016, n. 19599), ammette il riconoscimento in Italia di atti formati all’estero, dichiarativi del rapporto di filiazione nei confronti di “due madri”, ma, come è stato già rilevato, «[l]a circostanza che esista una differenza tra la normativa italiana e le molteplici normative mondiali è un fatto che l’ordinamento non può tenere in considerazione. Diversamente opinando, la disciplina interna dovrebbe essere sempre allineata, per evitare una lesione del principio di eguaglianza, alla più permissiva tra le legislazioni estere che regolano la stessa materia» (sentenza n. 221 del 2019).

 

-le fonti europee, poiché sia la Carta di Nizza sia la CEDU, in materia di famiglia, rinviano in modo esplicito alle singole legislazioni nazionali e al rispetto dei principi ivi affermati. 

 

-la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo  ha affermato in più occasioni che, nelle materie che sottendono delicate questioni di ordine etico e morale, gli Stati conservano – segnatamente quanto ai temi sui quali non si registri un generale consenso – un ampio margine di apprezzamento (tra le altre, sentenze 28 agosto 2012, Costa e Pavan contro Italia; grande camera, 3 novembre 2011, S.H. e altri contro Austria).

 

-nello stesso senso la Corte Europea Diritti dell’ Uomo  ha recentemente chiarito che gli Stati non sono tenuti a registrare i dettagli del certificato di nascita di un bambino nato attraverso la maternità surrogata all’estero per stabilire la relazione legale genitore-figlio con la madre designata: l’adozione può anche servire come mezzo per riconoscere tale relazione, purché la procedura stabilita dalla legislazione nazionale ne garantisca l’attuazione tempestiva ed efficace, nel rispetto dell’interesse superiore del minore (grande camera, parere 10 aprile 2019). 

 

-la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, il diritto del bambino è riconosciuto non già in termini assoluti, ma solo ove corrisponda al migliore interesse per il minore (best interest of the child).

 

In ragione di tali elementi giuridici la Consulta afferma l’inammissibilità della questione di costituzionalità sia per il diritto delle persone ad essere dichiarate genitori sia del minore ad avere due genitori; in particolare: 

 

“7.– Se, dunque, il riconoscimento della omogenitorialità, all’interno di un rapporto tra due donne unite civilmente, non è imposto dagli evocati precetti costituzionali, vero è anche che tali parametri neppure sono chiusi a soluzioni di segno diverso, in base alle valutazioni che il legislatore potrà dare alla fenomenologia considerata, non potendosi escludere la «capacità della donna sola, della coppia omosessuale e della coppia eterosessuale in età avanzata di svolgere validamente anch’esse, all’occorrenza, le funzioni genitoriali» (sentenza n. 221 del 2019).”

“Esso è, viceversa, perseguibile per via normativa, implicando una svolta che, anche e soprattutto per i contenuti etici ed assiologici che la connotano, non è costituzionalmente imposta”

 

-Circa il   vulnus che si assume arrecato all’interesse del minore, nel caso concreto in cui una delle due donne civilmente unite abbia (sia pur in violazione del divieto sub art. 5 della legge n. 40 del 2004), con il consenso dell’altra, portato a termine, all’estero, un percorso di fecondazione eterologa, da cui sia poi nato, in Italia, quel minore….la giurisprudenza ha già preso in considerazione l’interesse in questione, ammettendo l’adozione cosiddetta non legittimante in favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico del minore, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).  In questa chiave, «si esclude che una valutazione negativa circa la sussistenza del requisito dell’interesse del minore possa fondarsi esclusivamente sull’orientamento sessuale del richiedente l’adozione e del suo partner, non incidendo l’orientamento sessuale della coppia sull’idoneità dell’individuo all’assunzione della responsabilità genitoriale (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12962)» (sentenza n. 221 del 2019).

  


“Una diversa tutela del miglior interesse del minore, in direzione di più penetranti ed estesi contenuti giuridici del suo rapporto con la “madre intenzionale”, che ne attenui il divario tra realtà fattuale e realtà legale, è ben possibile, ma le forme per attuarla attengono, ancora una volta, al piano delle opzioni rimesse alla discrezionalità del legislatore.”

 

Il giudice italiano pertanto in ragione della normativa esistente  non può dichiarare che il bambino  ha due madri.   

 

La normativa è in linea con la Costituzione e con le norme sovranazionali.

 

Ma in futuro ben può il legislatore, nella sua discrezionalità,  afferma la Consulta,  regolamentare diversamente  la materia. 

 

E non sarà semplice:  la materia dei due diritti – il diritto ad essere genitore ed il miglior interesse del minore (best interest of the child) –    «attiene all’area degli interventi, con cui il legislatore, quale interprete della volontà della collettività, è chiamato a tradurre […] il bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto, tenendo conto degli orientamenti e delle istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza sociale» (sentenza n. 84 del 2016)”.

 

 



AVVENIRE - LAZIO SETTE DEL 27 SETT.2020 
NOTIZIA SULL'APERTURA DEL CENTRO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE PENALE MINORILE DELLA REGIONE LAZIO ASSEGNATO AD ATS DI CUI E' CAPOFILA LA ONLUS "PER LA FAMIGLIA" CHE GESTISCE IL  CONSULTORIO FAMILIARE DIOCESANO DI LATINA



La Giustizia Riparativa - in particolare  la mediazione penale che ne è lo strumento principe  -    non è per tutti i reati e non è per tutte le persone in essi coinvolte. 


Anzi per alcuni reati è improponibile ed impercorribile ed arrecherebbe ulteriori danni e pregiudizi - si pensi ai reati di violenza contro i minori,  contro le donne per esempio -.    Comunque anche a prescindere dalla gravità del reato e dagli interessi lesi  è fondamentale il rispetto dello status della vittima. 

E' legittimo e giustificato il diniego frapposto dalle vittime  anche nei reati apparentemente lievi dovendo riscontrare - a livello esperienziale dopo anni di mediazioni penali - che la profondità del conflitto e del pregiudizio subito dal reato non dipende dal titolo di reato ma in concreto dalla persona della vittima, dal suo status  e dai pregiudizi subiti dalla condotta del reo. 


La Giustizia Riparativa è nell'interesse della vittima: l'attivazione dei percorsi, in primis la mediazione,  dipende dalla sua volontà. E volontario è l'intero percorso.


Tuttavia il tempo è variabile che può agevolare le vittime  - con il distanziamento dalla rivalsa, dalla rabbia, dal risentimento connaturati al sopruso subito – all'incontro con il reo:  abbiamo assistito a percorsi di giustizia riparativa in reati gravi; per tutti - vista la pubblica conoscenza dei reati - quelli avvenuti tra i familiari delle  vittime ed i condannati per   atti gravi di terrorismo ad anni di distanza dai fatti.

Giovanni Ricci figlio di Domenico Ricci della scorta di Aldo Moro ucciso dai terrostisti nel marzo 1978  in Via Fani  ha incontrato gli assassini del padre dopo 35 anni:

Ha conosciuto i terroristi? Sì ho incontrato Valerio Morucci, che ha ucciso mio padre. E poi Franco Bonisoli e Adriana Faranda. È successo nel 2012. Ho voluto confrontarmi con loro. La giustizia penale ti dà sicurezza della pena. Ma non cessa il tormento interno. Ho voluto un passo in avanti. Nei terroristi non ho più visto il mostro ma delle persone. Ho guardato i loro occhi, le bocche, le voci. Questo mi ha permesso di riconciliarmi col passato. Loro per uccidere avevano ridotto le vittime a oggetto. Io ho fatto il percorso inverso. Non li vedevo più come assassini ma persone.

Come è stato l’incontro con Valerio Morucci? L’ho visto piangere per il male fatto. Mi ha chiesto: «Tu sai chi sono io?». Gli ho risposto: «La tua croce è più grande della mia». Nonostante il dolore per la perdita di mio padre ho ripreso a vivere. Non sono più una vittima, sono rinato come una persona.” (Vd intervista a Giovanni Ricci su:  https://www.benecomune.net/rivista/rubriche/pensieri/il-figlio-dellautista-di-moro-cosi-ho-vinto-dolore-e-rabbia

Pasquale Lattari

(Tratto dalla prossima pubblicazione sulla Giustizia Riparativa)

REFERENDUM CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE. IL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SI VOTERA' - SERATA DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

 LA LEGGE COSTITUZIONALE PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE N.240 DE 12.10.2019  CHE PREVEDE LA RIDUZIONE DI C.A.  UN TERZO DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI SARA' SOTTOPOSTA A REFERENDUM CONFERMATIVO - AI SENSI DELL'ART. 138 DELLA COSTITUZIONE -  IN DATA 20 E 21 SETTEMBRE 2020.

COME SI E' ARRIVATI ALLA LEGGE COSTITUZIONALE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI E CHI L'HA VOTATA??

QUALI I PRO ED I CONTRO DEL "SI" E DEL "NO", CHE COSA COMPORTERA' SOTTO IL PROFILO DEL RISPARMIO ECONOMICO, LE CONSEGUENZA DELLA RIDUZIONE DEI PARLAMENTARI IN TERMINI DI RAPPRESENTANZA DEI CITTADINI??    

IL VIDEO DELLA SERATA FORMATIVA ED INFORMATIVA DEL 11 SETTEMBRE 2020 A GIANOLA DI FORMIA VISIONABILE SULLA PAGINA FB DELLA PARROCCHIA RISURREZIONE DI NS SIGNORE DI FORMIA CLICCANDO QUI.



LA GIUSTIZIA GIUDIZIARIA E LA RICERCA DELLA VERITA’: TRA IDEALE E PROFANO.

LA GIUSTIZIA GIUDIZIARIA E LA RICERCA DELLA VERITA’: TRA IDEALE E PROFANO.*


La “giustizia del sistema giudiziario” ricerca la “verità” per il reo, per la vittima[1] per la società. 

 

La ricerca della Verità supera di molto la mera applicazione della legge nei processi giudiziari e corrisponde ad un bisogno umano essenziale.[2]

 

 

“Mi preoccuperebbe molto – si badi – se le implicazioni di quel che sto dicendo venissero intese come una rinuncia alle o un’attenuazione delle garanzie nella formazione della prova, della presunzione di innocenza, del giusto processo. Così ho elaborato quattro tipi di verità…

C’è la verità intesa come un’osservazione al microscopio fondata sull’evidenza…il tipo di verità a cui perviene la prova scientifica in giudizio è di questo genere.

 

C’è poi la verità logica intesa come verità insita in un assunto. La verità processuale è una verità logica che si appoggia su una prova…e la prova come è noto deve essere sufficientemente solida da sostenere gli effetti sanzionatori di una condanna.

 

Chiamo verità esperienziale il terzo tipo di verità. Prendo questa categoria da Ghandi...La verità esperienziale, secondo me, è la forma di verità che conta di più per ciascuno di noi nella gran parte delle nostre decisioni…

 

Il quarto ed ultimo tipo di verità è ciò che chiamo verità dialogica, ispirandomi al filosofo tedesco Habermas. Una polifonia, una pluralità di voci.

 

Ciò che ha dato ricchezza all’operato della Commissione è stato il combinarsi della verità esperienziale e della verità dialogica, perché la Verità non è mai qualcosa che può essere catturato una volta per tutte .”[3]

 

La ricerca della verità è il fine ed al contempo il grande problema del processo penale:[4]  l’accertamento dei fatti, la valutazione della loro ingiustizia, la ricerca del colpevole e della sua responsabilità a cui segue l’irrogazione della pena.

Tuttavia il processo penale non ricerca la verità a tutti i costi:  l’acquisizione delle prove è sottoposta a regole processuali, con termini, condizioni e prescrizioni formali e conseguenze decadenze ed inammissibilità a garanzia della  legittimità della formazione della prova. 

All’esito del processo v’è la dichiarazione di responsabilità[5] o di innocenza. Il dubbio del giudice corrisponde al favor rei ed il colpevole è dichiarato innocente; al pari di altri casi che giovano al colpevole per es. la prescrizione

 La giustizia proprio per la finalità di ricerca della Verità è  avvolta da sempre di sacralità -  l’iconografia storica della Dea donna bendata con la bilancia, la spada -  ma anche di ambiguità.  E tali caratteristiche pervadono anche gli operatori: 

 “può sembrare che sia qui un residuo di epoche passate, ma anche i residui hanno una loro spiegazione:

tanto più che i giuristi si considerano depositari d’una scienza che nasce non dalla vita quotidiana ma da concetti validi in una sfera a priori, tanto più forte è l’esigenza di circondarli di sacralità….La  visione profana del diritto, dei suoi rituali, del suo linguaggio, delle sue architetture e dei suoi operatori ha alimentato un’immensa letteratura dissacrante e una vasta iconografia, dove troviamo per lo più vignette beffarde e denunce sarcastiche, quando non anche accuse amare e brucianti di animi disillusi nelle loro speranze di giustizia…colgono spesso nel segno e, per così dire smontano quando è il caso una pretesa di nobiltà che è contraddetta dalla spocchia, dalla vanagloria e dalla presunzione, e produce l’effetto, talora comico, talora tragico di miseria morale”[6]

 

Pasquale avv.Lattari

 

*E' una riflessione inserita nel testo - di prossima uscita -sulla Giustizia Riparativa (che il tempo ampio e fecondo di questi mesi di distanziamento sociale ha reso possibile).

 



[1] Han Lex componente Commissione sudafricana per la verità e la riconciliazione afferma “E’ la ricognizione della “verità” delle loro esperienze che offre alle vittime una effettiva base per la restaurazione della loro dignità. Negare a una persona la realtà della sua esperienza è un abuso rilevante che va al nucleo, all’essenza di quella persona. Poter lenire quell’abuso offre alla persona una strada per riguadagnare la sua dignità..” 

[2] vd JMorineau La mediazione umanistica pg. 141 Trento 2018.

[3] Albie Sachs e Pumla Gobodo Maidkizela in dialogo sulla giustizia riparativa in Storie di giustizia riparativa Il mulino 2017 pg. 208.

Anche la verità processuale è concetto tutt’altro che stabile e certo…si veda per es. il concetto di  giudicato della sentenza e la sua possibile revisione …

[4] cfr Cartabia/Violante Giustizia e mito Bologna 2018.

[5] La responsabilità moderna derivante dalla libertà, autonomia e volontà della persona è stata  acquisita ad opera del depositarsi dei principi  del cristianesimo su quelli della cultura romana che con l’elaborazione  culturale successiva dell’umanesimo e rinascimento, illuminismo, romanticismo ha affrancato l’uomo dalla responsabilità derivante dal suo destino al quale non era possibile sottrarsi (si vedano le Tragedie greche..per es. Edipo Re).

[6] Zagrebelski Il diritto allo specchio pg. 370

La "violenza" della giustizia penale: il reo e la vittima hanno bisogno di tutela!!

La "violenza" della giustizia penale: il reo e la vittima hanno bisogno di tutela!!*

 

La presenza nel processo penale della vittima, tuttavia,  è sempre delicata ed insidiosa; lo è  in particolare nei procedimenti riguardanti reati di genere o di violenza alla persona.

 

La vittima del reato subisce pregiudizi materiali,  e, spesso  danni fisici e psichici. E a tali danni si accompagna la solitudine, la vergogna e la paura..anche di denunciare il colpevole (perché a me..cosa ho fatto per meritarmi questo trattamento…me lo sono voluto…è legittimo che mi trattino cosi …). A tali pregiudizi -  la cd  vittimizzazione primaria – se ne aggiungono altri. 

 

La vittima a contatto con il processo, le strutture e gli operatori del sistema giudiziario subisce ulteriore dolore ed angoscia: la giustizia grava di costi umani la vittima..la immette in un circuito di dolore e violenza ….il male non viene attenuato bensi  moltiplicato..raddoppiato.[1] E’  la cd vittimizzazione secondaria.

Inoltre la pena per il reo …non restituisce un bel niente alla vittima specie nei reati più gravi: la vittima resta nel suo abisso di dolore irrisarcibile ed inestinguibile con la ineludibile necessità di assistenza morale psicologica…pre, durante e post giudizio!!![2]

L’assistenza e tutela delle vittime di reati  è frutto della sensibilità sociale che solo di recente - grazie alla normativa internazionale - ha “scoperto” la vittima: una scoperta a cui ha contribuito non poco l’avvento della giustizia riparativa.”[3]

 La giustizia riparativa è “vittimocentrica”:  è percorribile “soltanto se sono nell’interesse della vittima, in base ad eventuali considerazioni di sicurezza, e se sono basati sul suo consenso libero e informato, che può essere revocato in qualsiasi momento” e “se l’autore del reato ha riconosciuto i fatti essenziali del caso” (art.12 Direttiva 29/2012) ed ha qualcosa da  rivedere nella propria condotta che ha determinato pregiudizi alla vittima e volontariamente intende incontrare la vittima per l’obbligo morale e giuridico di riparare il pregiudizio provocato.

 

Idiritto della vittima  ad essere informata in merito al procedimento penale che la coinvolge affinchè  diventi un soggetto consapevole e informato dei propri diritti e poteri ed in grado di gestirli ed esercitarli dentro e fuori la sede processuale si è avuto in Italia con il  d.legvo 212 del 2015 proprio in attuazione della direttiva 29 del 2012 UE (strumento fondamentale per la giustizia riparativa!!) 

Il provv.to ha inserito molti articoli nel codice di procedura penale a tutela delle vittime.[4]

E   di recente la legge 69/2019 (cd. Codice rosso) -  oltrechè aggravare le pene per i reati di violenza di genere ed  introdurre di nuove figure di reato[5]- ha disposto nuove diposizioni di tutela della vittima.[6]

 

Ma va sottolineata la necessità  (costituzionalmente obbligata) di un costante bilanciamento della protezione della vittima con le garanzie dell’accusato: i diritti dell’una esistono fatti salvi i diritti invalicabili dell’altro. 

E’ l’imputato il soggetto a cui, in primis,  si rivolge – si deve rivolgere – l’attenzione protettiva assicurata dai principi del giusto processo è lui che rischia, perché contro di lui si dirige la violenza del diritto penale di cui lo Stato (non la persona offesa) ha il monopolio.”[7]

 

La tutela del giusto nel giudizio è un tema ancestrale!!

E’ affrontato almeno da diversi millenni - come afferma la Genesi - nel giudizio di Sodoma e Gomorra: “Lungi da Te – dice Abramo a Dio – far morire il giusto con l’empio cosicchè il giusto sia trattato come l’empio; lungi da Te!! Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia??” (Genesi 18, 25) 

Il tema è reiterato dal diritto Romano “in dubio pro reo” (digesto 50.17.125): se non v’è certezza è meglio assolvere un colpevole che condannare un innocente.

E passando per Voltaire “E’ meglio correre il rischio di salvare un colpevole piuttosto che condannare un innocente” è giunto  sino a Noi:  “in ogni caso qualora vi sia parità di voti – nel collegio che decide -  prevale la soluzione più favorevole all’imputato.” (art. 527 co.3 cpp) e si deve pronunciare assoluzione qualora è insufficiente o contraddittoria la prova (art. 530 co.2 cpp). 

Ma la "violenza" del diritto pena risulta insopportabile ed inammissibile  nei casi clamorosi di errori giudiziari. 

E per quanto si apprestino indennità o risarcimenti...nulla potrà reintegrare i pregiudizi patiti dal giusto vittima del meccanismo infernale della giustizia penale!!


Pasquale avv.Lattari.

 *E' una riflessione inserita nel testo - di prossima uscita -sulla Giustizia Riparativa (che il tempo ampio e fecondo di questi mesi di distanziamento sociale ha reso possibile).

 



[1] Cfr. G.Bertagna, A.Ceretti, C.Mazzuccato IL LIBRO DELL’INCONTRO Milano 2015 Le prime parole per la vittima del sistema giudiziario all’offeso sono quelle dell’ingiunzione a presentarsi ed il comando di dire la verità come testimone!! SI E’ INTERROGATI dal tribunale (con obbligo di dire la verità) NON ASCOLTATI..LE STRUTTURE GIUDIZIARIE SONO FINALIZZATE  ALL’INDIVIDUAZIONE DI REATI, INDIVIDUAIZONE RESPONSABILI E PROC.TO FINALIZZATO ALLA IRROGAZIONE SANZIONE..O RICONOSCIMENTO INNOCENZA  (VD TESTIMONIANZA S.LENCI A PG.264 DEL TESTO).

 

[2] «Un atto di violenza, per chi lo subisce e per chi ne è responsabile, lascia delle conseguenze permanenti. Una di queste è il blocco di una parte importante di sé nel tempo e nello spazio. Nella propria esperienza è come avere dentro un elastico. Si va avanti, si cresce, si invecchia, si ha una vita professionale, sociale, affettiva. Ma non si è interi in

questo cammino. Qualcosa di importante di sé è ferma là, a quei fatti. L’elastico si è allungato e ha lasciato la possibilità di arrivare fino ad oggi. Ma ogni istante un incontro, un’immagine, un pensiero, un profumo, un luogo puo  far scattare l’elastico e riportare istantaneamente a quei giorni. Sono le porte girevoli del dolore e del rimorso. Non si èmai davvero padroni di sé. E non si sa che cosa succederà, come andrà a finire con l’elastico [...] Che farà di ciascuno l’elastico? Seguiterà a tendersi all’infinito e non si sarà mai piu  liberi dall’orrore e dalla morte? Sciogliere l’elastico. Delicatamente. Senza perdere nulla, né di ieri, né di oggi. Ricordare per amore, perché lo si vuole. Non perché l’orrore domina e inghiotte..” G.Bertagna, A.Ceretti, C.Mazzuccato IL LIBRO DELL’INCONTRO Milano 2015 pg. 257 che richiama materiale allegato in ebook a pg. 13 “l’elastico e le porte girevoli del dolore di AGNESE MORO”

 

[3] G.Bertagna, ACeretti, C.Mazzuccato Il libro dell’incontro pg. 265.

[4] Ha introdotto tra l’altro: a)-l’articolo 90-bis c.p.p.  prevede che la persona offesa ‹‹fin dal primo contatto con l'autorità procedente›› debba ricevere, in una lingua a lei comprensibile, tutte le  informazioni riguardanti il procedimento penale e le prerogative e strumenti di tutela. b)- l’art. 90-ter c.p.p. in favore delle ‹‹vittime di delitti commessi con violenza alla persona››  stabilisce che queste ultime, qualora ne abbiano fatto richiesta, debbano essere informate immediatamente circa la scarcerazione o la cessazione della misura di sicurezza detentiva, e tempestivamente circa l'evasione dell'imputato in custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato alla misura di sicurezza detentiva. c) l’art. 90-quater c.p.p., che fornisce una sorta di criterio generale per stabilire la sussistenza, in capo all'offeso, della condizione di particolare vulnerabilità: essa va desunta, oltre che dall'età e dall'eventuale stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato e dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione, prosegue la norma, si deve valutare se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata, di terrorismo o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.

[5] Oltre l’induzione al matrimonio l’-art. 612-ter c.p.diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate cd. Revenge porn ed il cd sfregio la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p) 

[6] introduce l’art. 387-bis c.p. il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

[7] G.Bertagna, ACeretti, C.Mazzuccato Il libro dell’incontro pg. 265.

La giustizia donna bendata con bilancia e spada..quante suggestioni..anche attualissime!!

Narrenschiff, la Nave dei folli Sebastian Brant, Basilea 1497 


La giustizia donna bendata con bilancia e spada..quante suggestioni!!

“io vidi una donna bellissima, con gli occhi bendati ritta sui gradini di un tempio marmoreo. 
Una gran folla le passava dinanzi, alzando al suo volto il volgo implorante. 
Nella sinistra impugnava una spada, colpendo ora un bimbo, ora un operaio ora una donna che tentava di ritrarsi, ora un folle.Nella destra teneva una bilancia; nella bilancia venivano gettate monete d’oro da coloro che schivavano i colpi di spada. 
Un uomo in toga nera lesse da un manoscritto: “non guarda in faccia a nessuno”
Poi un giovane col berretto rosso balzò al suo fianco e le strappò la benda.
Ed ecco, le ciglia eran tutte corrose sulle palpebre marce; le pupille bruciate da un muco latteo; la follia di un’anima morente le era scritta sul volto. Ma la folla vide perché portava la benda.” 
Edgar LEE Master Antologia di Spoon River.

I simboli dell’immagine iconografica  della giustizia: la donna quale virtù morale;  la bilancia quale equilibrio e ponderazione; la spada quale forza per irrogare pene e dividere il giusto dall’ingiusto, la benda simbolo di imparzialità ed equidistanza[1]  vengono “alterate” completamente dall’autore. 

L’esperienza lo ha indotto a tanto: da avvocato difese un giovane accusato di simpatie anarchiche e condannato a morte insieme ad altri 7 a conclusione delle manifestazioni di protesta - nell’America del 1886 - per la giornata lavorativa di 8 ore che lasciò come retaggio la festa del primo maggio ma anche l’idea nell’autore  che quei ragazzi fossero vittime di una vendetta di classe più che rei che meritassero tale pena. 

Ma la giustizia è stata anche  rappresentata senza benda perché deve “vedere bene”: ne è esempio splendido la Giustizia di Raffaello Sanzio nella volta  della stanza della Segnatura in Vaticano.


Tuttavia l’immagine della giustizia con la benda ha avuto sicuramente più fortuna forse perché è immagine ambigua:  è simbolo di casualità - perché non vede bene – ma anche - all’opposto - di imparzialità  ed incorruttibilità. 

L’idea di giustizia, sin dall’iconografia,  ha infiniti significati e sfaccettature, uno per ciascun ambito d’investigazione:  pensare la giustizia è esplorare una problematica grande quanto il mondo, antica quanto l’uomo, profonda quanto la sua coscienza. 

Ed il concetto di giustizia, nonostante la fondamentale rilevanza e la plurima e variegata significanza ed applicazione ha in sé una insanabile contraddizione: “manca una definizione riconosciuta di ciò che è giusto e di ciò che è ingiusto.”[2]

Si possono cercare con molta umiltà alcune coordinate e chiavi di lettura a partire dalla propria esperienza.  

Ed a pensarci bene il senso, il contenuto della giustizia nasce, cresce e si approfondisce in ciascuno non con elaborazioni teoriche e neppure forse.. con leggi o con previsione di reati …ma – paradossalmente!! - da un concreto atto di ingiustizia.

Ci si rende conto compiutamente del contenuto della giustizia e circa il rispetto o meno delle regole nei nostri confronti (che deve valere anche per gli altri)..solo quando …e (ripeto!!) solo quando ..subiamo un concreto atto di ingiustizia… infatti: 

“Se non ci fosse l’INGIUSTIZIA della GIUSTIZIA non si conoscerebbe neppure il nome “ (Eraclito)


Pasquale avv.Lattari

*E' una riflessione inserita nel testo sulla giustizia riparativa - di prossima uscita - che il tempo ampio e fecondo di questi mesi di distanziamento sociale ha reso possibile.




[1] La figura della giustizia bendata compare per la prima volta alla fine del medio evo (in una delle xilografie del Narrenschiff, la Nave dei folli di Sebastian Brant, pubblicata a Basilea nel 1497)
[2] G.Zagrebelsky La cattedra dei non credenti Bompiani 2015 pg 1160 che continua: “L’intera storia dell’umanità è una lotta per affermare concezioni della giustizia diverse e perfino antitetiche, “vere” solo per coloro che le professano. Per lo più si è venuti a questo: che giusto è ciò che corrisponde alla propria visione della vita in società (la giustizia, si dice, sta necessariamente in una relazione sociale), ingiusto ciò che la contraddice. Così però la giustizia rinuncia alla sua autonomia e si perde negli ideali o nelle ideologie o nelle utopie. Si riduce a un artificio retorico per valorizzare questa o quella visione politica: la giustizia proletaria, la giustizia etnica, o volskisch del nazismo, la giustizia borghese ecc ciascuna presentata come giustizia autentica, alternativa alle altrui contraffazione della giustizia…Dietro l’appello ai valori più elevati ed universali è facile che si celi la più spietata lotta per il potere il più materiale degli interessi. Quanto più puri e sublimi sono quei valori tanto più terribili sono gli eccessi che giustificano”