GIUSTIZIA RIPARATIVA. LA CASSAZIONE A SEZIONI UNITE: N. 5166 DEL 2026
La cassazione a sezioni unite ha deciso precedenti e contrastanti orientamenti delle diverse sezioni.
IL GIUDICE DEL PROCESSO COMPIE CIRCA LA GIUSTIZIA RIPARATIVA - SIA IN PUNTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'AVVIO DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA CHE DI VALUTAZIONE DELL'ESITO - CHE HANNO NATURA GIURISDIZIZIONALE!!
"Ne consegue che il provv.to di rigetto da parte dell’autorità giudiziaria è impugnabile.
Ed è impugnabile con le forme ex art. 586 cpp ossia l’ordinanza unitamente alla sentenza che definisce il grado ed a prescindere se il reato sia a querela o d’Ufficio e fondata sul concreto interesse all’impugnazione per l’utilità che ne possa derivare alla persona.
Sussiste quindi – affermano le SSUU - un vero e proprio diritto di accedere ad un programma di GR per chiunque vi abbia interesse (ex art. 43 co.3 dlgs 150).
E ciò anche se il programma di GR ha ampi margini di aleatorietà ed imprevedibilità fondati da un lato sulla volontarietà e consensualità della GR e dall’altro sulla valutazione di fattibilità del programma da parte dei mediatori indubbiamente incide giuridicamente sul processo e con effetti sostanziali o sull’estinzione del reato (artr. 153 secondo comma n2 cp) o sulla determinazione della pena (artt. 133 co.2 , 62 n. 6 e 163 co.4 cp)
La CASSAZIONE A SEZIONI UNITE ha affermato il seguente principio di diritto: “il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l’avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l’appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato”.[1]
“Ebbene, la Corte di cassazione ha offerto un insegnamento notevole, mostrando come, in un contesto complesso quale quello contemporaneo, sia auspicabile che l’ordinamento penale si doti di strumenti nuovi. Soprattutto quando si tratta di strumenti che, come la giustizia riparativa, appaiono potenzialmente idonei a restituire al sistema penale, inteso in senso lato, la piena capacità di perseguire i propri obiettivi costituzionali.
Per questa ragione, auspichiamo che la sentenza delle Sezioni Unite possa imprimere, a livello centrale e periferico, un’accelerazione al lungo percorso amministrativo per la completa attivazione dei servizi di giustizia riparativa. “[2] "
(ARTICOLO SECONDA PARTE)
PASQUALE LATTARI
[1] Per il testo della sentenza ed il comunicato all’esito dell’udienza vd https://www.cortedicassazione.it/it/sezioni_unite_penale.page?search=giustizia+Riparativa
[2]Gian Luigi Gatta Mitja Gialuz LE SEZIONI UNITE SULLO STATUTO DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA: TRA VOLTO COSTITUZIONALE DELLA PENA E GARANZIE DEL GIUSTO PROCESSO in SISTEMA PENALE 13 FEBBRAIO 2026 in https://www.sistemapenale.it/it/scheda/gatta-gialuz-le-sezioni-unite-sullo-statuto-della-giustizia-riparativa-tra-funzioni-costituzionali-della-pena-e-garanzie-del-giusto-processo

