“Gregge privo di pastore…” le leggi regionali sui servizi sociali sono spesso dichiarate incostituzionali!!



“Gregge privo di pastore…”le   leggi regionali sui servizi sociali sono spesso dichiarate incostituzionali!!  

                                   

E’ di qualche giorno fa la notizia – chiaramente passata del tutto inosservata – che la Corte costituzionale con sentenza n. 9 del 2021 ha dichiarato incostituzionale una legge regionale (Abruzzo) che – nell’assegnazione delle cd case popolari  – prevedeva  un meccanismo premiale (maggior punteggio) per le persone con  residenza prolungata per almeno dieci anni in comuni della Regione. 

La sentenza interessa - non per il caso concreto - ma per i principi evocati che riguardano tutti i servizi sociali. 

Afferma la Corte: “che i criteri adottati dal legislatore per la selezione dei beneficiari dei servizi sociali devono presentare un collegamento con la funzione del servizio (ex plurimis, sentenze n. 281 e n. 44 del 2020, n. 166 e n. 107 del 2018, n. 168 del 2014, n. 172 e n. 133 del 2013 e n. 40 del 2011).”

 

E la normativa riguardante i servizi sociali  – in cui rientra l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - é “finalizzata a soddisfare un bisogno della «persona in quanto tale che, per sua stessa natura, non tollera distinzioni basate su particolari tipologie di residenza». 

È il «pieno sviluppo della persona umana» (art. 3, secondo comma, Cost.) la bussola che deve orientare l’azione del legislatore, sia statale sia regionale, specie quando è chiamato a erogare prestazioni e servizi connessi ai bisogni vitali dell’individuo, come quello abitativo. Ogni tentativo di far prevalere sulle condizioni soggettive e oggettive del richiedente valutazioni diverse, quali in particolare quelle dirette a valorizzare la stabile permanenza nel territorio, sia nazionale sia comunale, deve essere quindi oggetto di uno stretto scrutinio di costituzionalità che verifichi la congruenza di siffatte previsioni rispetto all’obiettivo di assicurare il diritto all’abitazione ai non abbienti e ai bisognosi.”(Sentenza n. 9 del 2021) 

 

Non è la prima volta che le leggi regionali privilegiano – l’intento politico/elettorale è chiaro!! – cittadini italiani radicati sul territorio al cospetto della restante popolazione o di stranieri (si vedano leggi regionali scrutinate con le sentenze della Consulta suindicate).

E ciò riguarda  tutti i diversi servizi e prestazioni sociali (dall’assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica sino all’ammissione agli asili nido (vd sentenza 107 del 2018))[1]

I valori giuridici che hanno ispirato le norme regionali  – la residenza regionale oltre un determinato termine  è privilegiata al pari dei bambini figli di residenti… (la semplificazione è chiaramente estremizzata!!) – sono ictu oculi contra ius…

Le norme regionali, prima ancora che la Costituzione, contraddicono lo ratio e la vocazione universalistica dei servizi sociali di garantire pari opportunità ed  evitare discriminazioni (art. 1, comma 1, della legge n. 328 del 2000)

I principi determinati della Consulta - nonostante ormai siano costanti nel tempo - sono continuamente  disattesi dai legislatori regionali.  

Che formalizzano tali principi discriminatori in norme valutate, votate ed approvate  da assemblee regionali legislative, e vigenti valide ed efficaci sino al giudizio di costituzionalità.[2][2]

Al riguardo la Consulta è sempre impietosa nelle valutazioni di tali norme regionali al cospetto della Costituzione  ribadendo la necessità di  coerenza delle norme regionali ai principi generali: coerenza che è un carattere strutturale del diritto e dell’ordinamento di un paese civile!!

Per tutte si ricorda un’ efficace metafora usata dalla Consulta che stigmatizza:  il valore essenziale dell'ordinamento giuridico di un Paese civile nella coerenza tra le parti di cui si compone; valore nel dispregio del quale le norme che ne fan parte degradano al livello di gregge privo di  pastore: canone di coerenza che nel campo delle norme di diritto è l'espressione del principio di eguaglianza di trattamento tra eguali posizioni sancito dall'art. 3.(costituzione)(sentenza Consulta 204 del 1982 ripresa dall’ordinanza 151 del 2019) ).

L’assenza di coerenza con i principi costituzionali da parte delle Regioni in materia di servizi sociali ripetuta e reiterata (si vedano le reiterate pronunce della Consulta) suscita diseguaglianze; ed è  fonte di discriminazione.[3]

 

E più di  qualche spunto di riflessione andrebbe attivato.

Pasquale avv.Lattari



[1] La Consulta con la sentenza 107 del 2018  ha sancito l’incostituzionalità della legge regione Veneto anche per violazione art. 31 cost.ne: “Inoltre “è fondata infine anche la questione riferita all’art. 31, secondo comma, Cost., in base a cui la Repubblica «[p]rotegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo». La norma impugnata fissa un titolo di precedenza che tradisce il senso dell’art. 31, secondo comma, Cost.: essa, cioè, non incide sul quantum e sul quomodo del servizio degli asili nido ma ne distorce la funzione, indirizzandolo non allo scopo di tutelare le famiglie che ne hanno bisogno ma a quello di privilegiare chi è radicato in Veneto da lungo tempo. La norma impugnata, dunque, persegue un fine opposto a quello della tutela dell’infanzia, perché crea le condizioni per privare del tutto una categoria di bambini del servizio educativo dell’asilo nido.”

[2] Il giudizio circa la questione di costituzionalità di norme regionali nel caso de quo è stato sollevato con ricorso in via principale a seguito di determinazione del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano…e se anche il Consiglio dei Ministri – magari per stessa visione politica e condivisione degli stessi valori politici e giuridici delle leggi regionali !!! – non solleva la questione di costituzionalità contro la legge regionale…occorre attendere i “tempi”  lunghi ed accidentati (il giudice deve valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della quaestio)  di un giudizio di costituzionalità sollevato con una questione incidentale da un giudice davanti alle quali i cittadini hanno una controversia che riguarda la legge da applicare..(?!?)

[3] E’ l’espressione usata dalla  sentenza n. 9/2021ultima parte.